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Le nuove opportunità delle Start-up innovative in partenariato con imprese francesi (2-2)

L’accordo di partenariato (che deve dimostrare una collaborazione effettiva, paritaria e vincolante tra le imprese coinvolte) non può consistere in una semplice lettera di intenti o dichiarazione d’intenti generica: è richiesto un documento contrattuale sottoscritto da ambo le parti, redatto in lingua inglese, da allegare obbligatoriamente alla domanda.

Tale accordo deve contenere almeno i seguenti elementi obbligatori:

  • oggetto e obiettivi della collaborazione: deve essere chiaramente esplicitato in quale ambito strategico rientra il progetto congiunto (tecnologico, digitale, industriale) e quali sono gli obiettivi comuni di sviluppo, introduzione sul mercato e diffusione del prodotto/servizio innovativo;
  • durata della collaborazione: il periodo di validità dell’accordo deve essere coerente con il cronoprogramma del piano di impresa italiano e coprire l’intero arco di tempo necessario alla realizzazione, verifica ed erogazione delle agevolazioni;
  • piano di lavoro e modalità operative: è necessario specificare le attività previste per ciascuna impresa (italiana e francese), con relativa tempistica di esecuzione, milestones e ruoli assegnati. La ripartizione delle responsabilità deve essere chiara e simmetrica;
  • ripartizione dei costi, delle competenze e del piano finanziario: l’accordo deve indicare quali attività saranno svolte da ciascun partner, con relativa quantificazione dei costi e dei fabbisogni finanziari. Il piano finanziario deve essere compatibile con i massimali previsti dal bando e dimostrare l’autonomia gestionale e finanziaria della start-up italiana per la parte oggetto di agevolazione;
  • disciplina della proprietà intellettuale e dei risultati: devono essere regolati in modo preciso:
  1. i diritti d’autore o brevetti eventualmente generati congiuntamente;
  2. le modalità di utilizzo commerciale dei risultati;
  3. le regole di diffusione, licenza, open access, nonché eventuali restrizioni alla pubblicazione o utilizzo.

L’accordo di partenariato rappresenta l’elemento centrale per attestare che la collaborazione tra le imprese non sia un mero atto formale, ma si configuri come un progetto strategico condiviso, effettivamente orientato alla creazione congiunta di valore, fondato su una integrazione concreta e funzionale di competenze tecnologiche, industriali e di mercato tra i due partner.

 

La valutazione delle domande è affidata al soggetto gestore italiano Invitalia, che provvede ad una duplice istruttoria:

  • verifica tecnico-amministrativa, secondo quanto previsto dalla Circolare 16 dicembre 2019, n. 439196 e dalle successive modifiche.

In questa fase vengono esaminati:

  1. la completezza e correttezza della documentazione;
  2. la conformità ai requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa nazionale;
  3. la qualità del piano di impresa e la sua sostenibilità economico-finanziaria;
  4. la pertinenza e ammissibilità delle spese proposte.
  • valutazione della coerenza della collaborazione bilaterale, specifica per i progetti con partner francesi.

In questa fase Invitalia verifica che:

  1. l’accordo di partenariato non sia meramente formale, ma contenga obiettivi concreti, ripartizione delle attività, piano finanziario condiviso e chiara governance della proprietà intellettuale;
  2. vi sia un allineamento effettivo tra quanto previsto dall’accordo e il contenuto del piano d’impresa italiano;
  3. la durata della collaborazione sia compatibile con l’esecuzione del progetto e con le tempistiche di erogazione del contributo.

Questa seconda fase è condotta congiuntamente con il soggetto gestore francese Bpifrance, che ha il compito di verificare l’eleggibilità e l’impegno della controparte transalpina, fornendo un parere vincolante sulla solidità del partenariato.

 

Le domande potranno essere presentate a partire dal 15 settembre 2025, esclusivamente tramite la piattaforma digitale di Invitalia.

Le imprese dovranno allegare:

  • il piano di impresa redatto secondo gli standard della misura;
  • il documento di sintesi del progetto in lingua inglese;
  • l’accordo di partenariato firmato da entrambi i legali rappresentanti.

Le agevolazioni saranno concesse tramite contratto di finanziamento e l’erogazione dell’ultima quota sarà subordinata al raggiungimento degli obiettivi indicati nell’accordo di collaborazione.

Eventuali interruzioni del partenariato comporteranno la revoca parziale dell’agevolazione, con riferimento alla maggiorazione concessa.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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