L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare del 25 settembre 2020, n. 4 – ha chiarito i contenuti dell’art. 12bis, decreto legge n. 76/2020 (“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), introdotto in sede di conversione dalla legge n. 120/2020, in merito ad alcune misure di semplificazione delle principali attività di carattere amministrativo svolte dagli Ispettorati territoriali del lavoro.
Al riguardo, il richiamato art. 12bis ha previsto una forma di “silenzio accoglimento” per:
- provvedimenti autorizzativi all’impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, ex art. 4, comma 2, legge n. 977/1967 (attività effettuate in presenza di un rapporto di lavoro, che non pregiudicano la sicurezza, l’integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale);
- provvedimenti autorizzativi relativi al frazionamento del riposo di 24 ore settimanali in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno per il personale addetto ai pubblici spettacoli, ex art. 15, comma 2, legge n. 370/1934;
- ogni altro provvedimento eventualmente individuato dal Direttore dell’INL.
Pertanto, a decorrere dal 15 settembre 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 120/2020) tali provvedimenti “si intendono rilasciati decorsi 15 giorni dalla relativa istanza”.
L’INL – con la Circolare n. 4/2020 – chiarisce che:
- il termine di 15 giorni (calendariali) decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa istanza;
- i provvedimenti autorizzativi in questione si intendono rilasciati a condizione che la relativa istanza contenga tutte le informazioni richieste dalla modulistica messa a disposizione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Affinché sia possibile l’applicazione di questa procedura autorizzatoria, l’interessato dovrà presentare la singola istanza attraverso il modulo messo a disposizione dall’Ispettorato del lavoro, all’interno dell’area “modulistica” del proprio sito internet: Clicca e collegati al sito per la modulistica.
Nulla vieta che possa essere utilizzato un modello diverso ovvero che l’istanza possa essere presentata in forma libera, ma è importante che il contenuto della domanda contenga, comunque, tutti i riferimenti e i relativi dati richiesti nel modello ispettivo.
La mancata indicazione degli elementi essenziali per la presentazione dell’istanza determinerà l’inefficacia della stessa ai fini del “tacito rilascio” e della relativa autorizzazione.
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