Nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 20223, n. 67 è stato pubblicato il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012”.
Il conducente non si considera distaccato quando effettua operazioni di transito, di trasporto bilaterale di merci o di passeggeri, anche laddove costituiscano il tragitto finale o iniziale di un trasporto combinato ai sensi della direttiva 92/106/CEE.
Le attività aggiuntive possono essere due qualora, a una operazione di trasporto bilaterale partita dallo Stato membro di stabilimento, in cui non si sia effettuata alcuna attività aggiuntiva, sia seguita altra operazione di trasporto bilaterale verso lo Stato membro di stabilimento.
I conducenti che effettuano le attività non sono considerati in distacco nel solo caso in cui utilizzino veicoli dotati di tachigrafo intelligente.
Il trasportatore che distacca lavoratori in Italia nell’ambito di una prestazione di servizi ha l’obbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco al più tardi all’inizio del distacco attraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all’IMI di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012.
La dichiarazione di distacco deve contenere le seguenti informazioni:
- l’identità del trasportatore ovvero il numero della licenza comunitaria, ove disponibili;
- i recapiti di un gestore dei trasporti o di un’altra persona di contatto nello Stato membro di stabilimento con l’incarico di assicurare i contatti con le autorità competenti in Italia e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni;
- l’identità, l’indirizzo del luogo di residenza e il numero della patente di guida del conducente;
- la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge ad esso applicabile;
- la data di inizio e di fine del distacco;
- il numero di targa dei veicoli a motore;
- l’indicazione se i servizi di trasporto effettuati sono trasporto di merci, trasporto di passeggeri, trasporto internazionale o trasporto di cabotaggio.
Il trasportatore – tenuto ad aggiornare le informazioni entro cinque giorni dall’evento che ne determina l’aggiornamento – deve assicurare che il conducente abbia a disposizione in formato cartaceo o elettronico la seguente documentazione:
- copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite il sistema di interfaccia pubblico IMI;
- ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto che si svolgono in Italia o le prove di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009;
- le registrazioni del tachigrafo, ivi compresi i simboli degli Stati membri in cui il conducente sia stato presente al momento di effettuare operazioni di trasporto internazionale su strada o di cabotaggio, nel rispetto degli obblighi di registrazione e tenuta dei registri previsti dai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.
Il trasportatore, previa richiesta formulata dall’Ispettorato nazionale del lavoro o dagli organi di polizia stradale ha l’obbligo di trasmettere, dopo il periodo del distacco ed entro otto settimane dalla richiesta, tramite il sistema di interfaccia pubblico connesso all’IMI, le copie dei documenti previsti.
Il trasportatore che commette la violazione dell’obbligo in esame è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 ad € 10.000.
Il trasportatore che non adempie agli obblighi di completa e corretta comunicazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 4.000.
Il trasportatore che commette la violazione dell’obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 ad € 10.000.
Il conducente che non adempie a ciascuno degli obblighi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 150 ad € 600.