L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 12 febbraio 2020, n. 51 – è intervenuta sul corretto trattamento fiscale applicabile all’indennità prevista per la partecipazione ai TIS (tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione), ricordando che l’art. 34, DPR n. 601/1973 stabilisce che i sussidi corrisposti dallo Stato, e da altri enti pubblici a titolo assistenziale sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e dall’imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.
L’esenzione tributaria dei suddetti “sussidi corrisposti dallo Stato, e da altri enti pubblici a titolo assistenziale”, soggiace, però alla contestuale sussistenza dei seguenti requisiti:
- di natura soggettiva – l’erogazione deve essere effettuata solo dallo Stato o da altri enti pubblici;
- di natura oggettiva – il sussidio erogato deve avere carattere assistenziale.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’indennità prevista per la partecipazione ai TIS non integra entrambi i requisiti, pertanto può beneficiare del regime di esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita per i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale: bensì, deve essere assoggettato a tassazione quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
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