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Le precisazioni INL sull’utilizzo del contratto di lavoro intermittente

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 10 luglio 2025, prot. n. 1180 – è intervenuto per fornire alcuni chiarimenti in merito alle conseguenze dell’abrogazione del Regio Decreto n. 2657/1923 da parte della legge n. 56/2025, con riferimento alla possibilità di ricorrere ai contratti di lavoro intermittente.

 

Com’è noto, l’art. 13, comma 2, Dlgs. n. 81/2015 dispone che è possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente “con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni” nonché, a prescindere dall’età del lavoratore, “secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi”.

L’ultimo periodo del comma 1 afferma che “in mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”, ad oggi non ancora emanato.

In tal senso, il decreto del Ministero del Lavoro del 23 ottobre 2004 affermava che i contratti di lavoro intermittente potessero essere stipulati con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923.

La legge n. 56/2025 (entrata in vigore il 09 maggio 2025) ha abrogato il richiamato Regio Decreto n. 2657/1923 …. e l’allegata tabella???

 

L’INL – con Nota n. 1180/2025 – è intervenuto sulla tematica in specie, affermando che l’abrogazione del Regio Decreto non incide sulla disciplina del lavoro intermittente “poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 “alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” è da considerarsi quale rinvio meramente materiale”.

 

Pertanto, nonostante l’abrogazione del Regio Decreto n. 2657/1923, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che l’allegato elenco di mansioni discontinue trova ancora applicazione: le aziende possono, dunque, continuare ad utilizzarlo per la stipula dei contratti di lavoro intermittente.

 

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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