L’INPS – con Messaggio del 08 ottobre 2020, n. 3627 – ha fornito alcune indicazioni operative sul computo della completa fruizione (18 mensilità) del Reddito di Cittadinanza, laddove il periodo massimo venga raggiunto con la fruizione di due o più domande.
Per la presentazione delle domande di rinnovo, così come per la presentazione delle prime domande e delle nuove domande, sono operativi i seguenti canali telematici:
- tramite il gestore del servizio integrato (Poste Italiane S.p.A.);
- accedendo in via telematica, tramite SPID, al sito www.redditodicittadinanza.gov.it;
- presso i CAF;
- presso gli istituti di patronato;
- tramite il sito www.INPS.it, con PIN dispositivo, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.
Qualora il nucleo familiare subisca una variazione nel periodo di fruizione del beneficio, il limite temporale di 18 mesi si applica al nucleo modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi in seguito alla variazione.
Resta ferma naturalmente la necessità di mantenere tutti i requisiti di legge, come pure l’obbligo di presentare una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione: in tali casi, dunque, si rende necessaria la presentazione di una nuova domanda, atteso che la prestazione decade d’ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione ai fini ISEE aggiornata.
Al contrario, non dovrà essere proposta una nuova domanda nel caso in cui la variazione consista in un decesso o in una nuova nascita.
L’INPS, al riguardo, ha pubblicato due esempi esplicativi:
- ESEMPIO n. 1: variazione con nuova nascita. Nel nucleo familiare beneficiario di Rdc dal mese di aprile 2019, composto da due coniugi e da due figli minori, si registra a gennaio 2020 l’ingresso di un nuovo nato, correttamente inserito in DSU. La prestazione prosegue in questo caso fino a settembre 2020, ferma restando la verifica della permanenza dei requisiti.
- ESEMPIO n. 2: variazione con uscita di un componente maggiorenne. Nel nucleo familiare beneficiario di Rdc dal mese di maggio 2019, composto da due coniugi e da due figli, di cui uno maggiorenne, si verifica a luglio 2020 l’uscita del figlio maggiorenne, che autodichiara un nuovo nucleo familiare avendo iniziato un’attività lavorativa in una diversa città, con cambio di residenza. La domanda in questo caso decade al momento della variazione del nucleo, nel mese di luglio 2020 (dopo 14 mesi di erogazione). Nel caso in cui il nucleo residuo e/o il nuovo nucleo monocomponente presentino una nuova domanda di Rdc, avrebbero diritto ad altri 4 mesi di prestazione, dopo i quali raggiungerebbero il diciottesimo mese di erogazione e la domanda andrebbe in stato “Terminata”.
L’Istituto, infine, ha precisato che, nel caso in cui la domanda di reddito di cittadinanza venga presentata da un nucleo familiare i cui membri hanno percepito un numero diverso di mensilità, nel computo temporale ai fini del raggiungimento del tetto massimo di 18 mensilità si considera il periodo di Rdc percepito dal componente o dai componenti il nucleo, anche minorenni, che ne hanno usufruito in misura maggiore.