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Legge di Bilancio 2022: come cambia il Reddito di Cittadinanza

Nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, n. 310 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.

Leggi l’Atto sulla Gazzetta Ufficiale

Di particolare interesse, le modifiche al Reddito di Cittadinanza.

A mente dell’art. 1, comma 73, legge n. 234/2021, il Reddito di Cittadinanza viene rifinanziato con oltre un miliardo di euro all’anno, con una serie di novità procedurali e normative.

Sul fronte dei controlli, in particolare, viene previsto che:

  • l’INPS definirà annualmente, entro il 31 marzo, un piano di verifiche dei requisiti patrimoniali dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU), concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’ISEE, anche ai fini della verifica dei requisiti per il RdC;
  • la valutazione e il riconoscimento del beneficio da parte dell’INPS, avverrà entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all’Istituto;
  • l’INPS verifica ex ante i dati anagrafici di residenza, di soggiorno e di cittadinanza e comunicherà ai Comuni i casi in cui sono necessari ulteriori controlli prima del pagamento. I Comuni dovranno effettuare le verifiche entro 120 giorni (durante tale periodo il pagamento del beneficio è sospeso), decorsi i quali il pagamento delle somme sarà comunque corrisposto.

Vengono, poi, modificate le tempistiche.

Viene, infatti, considerata equivalente alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro(DID) la domanda di reddito di cittadinanza resa dall’interessato all’INPS; l’istanza priva di tale dichiarazione sarà ritenuta improcedibile.

Nel caso di avvio di una attività d’impresa o di lavoro autonomo, il beneficiario sarà tenuto a comunicare tale variazione, non più entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, ma il giorno antecedente all’inizio.

Dal 2022 entrano in vigore nuove disposizioni inerenti alla congrua offerta di lavoro: infatti, si riducono da 3 a 2 le offerte congrue di lavoro che si possono rifiutare prima di incorrere nella decadenza dal beneficio.

Inoltre, le offerte di lavoro si considerano congrue:

  • entro 80 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o raggiungibile nel limite temporale massimo di 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta;
  • in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale i limiti di distanza e temporali restano gli stessi sia per la prima che per la seconda offerta di lavoro (pertanto, in entrambi i casi, un lavoro si ritiene congruo soltanto se si colloca entro 80 chilometri o 100 minuti di tempo percorrenza con i mezzi di trasporto pubblici).

Il reddito di cittadinanza è impignorabile, ma verrà decurtato di € 5 al mese della somma erogata a seguito del rifiuto di un’offerta congrua di lavoro.

La riduzione:

  • decorre dal mese successivo a quello in cui si è verificato il rifiuto dell’offerta congrua di lavoro;
  • non opera:

1) per i nuclei familiari in cui non vi siano componenti tenuti agli obblighi di lavoro;

2) per i nuclei familiari in cui sia presente un soggetto minore di 3 anni di età ovvero una persona con disabilità grave;

  • non si applica oppure cessa di essere applicata al raggiungimento di un valore ricalcolato del reddito di cittadinanza pari ad € 300 moltiplicati per la scala di equivalenza;
  • è sospesa dal mese successivo a quello in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia avviato attività da lavoro dipendente o autonomo da almeno un mese continuativo). A decorrere dal termine di sospensione, il beneficio sarà rideterminato nelle modalità ordinarie considerando la nuova situazione reddituale del nucleo familiare;
  • continua ad essere applicata anche a seguito dell’eventuale rinnovo del beneficio.

Viene, inoltre, previsto che i Comuni, nell’ambito dei progetti utili alla collettività (PUC), devono impiegare almeno un terzo dei percettori di reddito di cittadinanza residenti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei beneficiari del sussidio è a titolo gratuito, non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.

Infine, vengono ampliate le fattispecie di reati per i quali la condanna penale definitiva determina la revoca del beneficio.

Sarà la cancelleria del giudice a comunicare all’INPS le sentenze che comportano la revoca del reddito di cittadinanza.

Si decadrà dal beneficio anche qualora non ci si presenta, senza comprovato giustificato motivo, almeno ogni mese presso un Centro per l’Impiego.

Quanto alla ricollocazione lavorativa, si prevede una rimodulazione degli incentivi per i datori di lavoro.

Infatti, i datori di lavoro privati che assumono:

  • a tempo indeterminato, pieno o parziale,
  • determinato
  • anche mediante contratto di apprendistato,
  • i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza hanno diritto all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a loro carico e a carico del lavoratore, nel limite dell’importo mensile del Reddito di Cittadinanza spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione.

Infine, dal 2022, le Agenzie per il Lavoro iscritte all’albo informatico ministeriale, autorizzate dall’ANPAL, possono svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Reddito di Cittadinanza.

In caso di assunzione dei percettori a seguito di loro attività di mediazione, alle agenzie viene riconosciuto il 20% dell’incentivo a favore dei datori di lavoro (a cui viene detratto).

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    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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