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Legge di Bilancio 2025 – le novità su prestazioni di sostegno al reddito e politiche attive del lavoro (4 – 4)

Nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024, n. 305 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”.

La legge di Bilancio 2025, prevede, tra le altre cose, le seguenti misure su prestazioni di sostegno al reddito e politiche attive del lavoro.

 

Nuovi requisiti per accedere alla NASpI – introdotto un nuovo requisito per il riconoscimento della NASpI: dal 01 gennaio 2025, ai fini del diritto dell’indennità, deve intercorrere un lasso di tempo minimo tra le dimissioni volontarie da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la cessazione involontaria del contratto successivo che dà diritto alla NASpI. Nello specifico, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 01 gennaio 2025, i lavoratori che si sono dimessi e vengono assunti, nell’arco dei 12 mesi successivi, da un altro datore di lavoro e successivamente da questi licenziati, non potranno percepire l’indennità se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane.

 

CIGS per riorganizzazione aziendale – proroga per il triennio 2025-2027 (senza modificare i requisiti previsti per l’accesso dalla normativa vigente, la quale sarebbe scaduta il 31 dicembre 2024) l’efficacia delle misure della cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato presso il MLPS con la presenza delle regioni interessate, destinando 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio, a carico del fondo sociale per occupazione e formazione.

 

Indennità lavoratori call center – previsto il finanziamento – nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2025 – delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center.

 

CIGS per settori strategici – previsto, in via eccezionale in favore delle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1000, che abbiano in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, la possibilità di essere autorizzate con decreto MLPS (a domanda e in continuità con le tutele già autorizzate) a concedere un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2025, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze dell’impresa interessata. In tali circostanze, non si applicano alcune disposizioni previste in via ordinaria relativamente al procedimento per la richiesta di CIG. Tale ulteriore trattamento è riconosciuto nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l’anno 2025 (a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione).

 

Programma GOL – ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei target del programma GOL, si prevede che le risorse assegnate alle regioni nell’ambito del programma stesso possano essere destinate anche a finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dal PNRR- Riforma M5C1 R1.1., in conformità alla normativa europea sugli aiuti di Stato.

 

Modifiche di requisiti e disciplina ADI e SFL – viene modificata la disciplina dell’Assegno di Inclusione (ADI) nel modo seguente:

  • il requisito ISEE del nucleo familiare da non superare viene portato ad € 10.140 (a fronte di € 9.360);
  • il valore del reddito familiare da non superare sale ad € 6.500 annui (a fronte di € 6.000), fermo restando il meccanismo della moltiplicazione per il corrispondente parametro della scala di equivalenza; inoltre, viene portato ad € 8.190 annui (a fronte di € 7.560 annui) il valore di reddito familiare da non superare, se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza (sempre mantenendo il meccanismo della moltiplicazione per il corrispondente parametro della scala di equivalenza). In ogni caso, il valore di reddito familiare da non superare è aumentato ad € 10.140 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, secondo quanto risulta dalla dichiarazione sostitutiva unica resa ai fini ISEE;
  • adeguato il beneficio economico ADI alle nuove soglie, prevedendo che esso sia composto da una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di € 6.500 annui (a fronte di € 6.000 annui), ovvero di € 8.190 annui (a fronte di € 7.560 annui) se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
  • adeguata anche l’altra quota del beneficio ADI, prevista per i nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, portando il massimo previsto ad € 3.640 annui (a fronte di € 3.360 annui), ovvero ad € 1.950 annui (a fronte di € 1.800 annui) se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

 

Modificata la disciplina del Supporto Formazione e Lavoro nel modo seguente:

  • portato ad € 10.140 annui (a fronte di € 6.000 annui) il requisito del valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, per l’utilizzabilità di SFL;
  • mantenendo il possesso degli altri requisiti già attualmente previsti per accedere a SFL, si adegua anche (portandola ad € 10.140 annui, a fronte di € 6.000 annui) la specificazione che la soglia di reddito familiare per l’accesso alla misura si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini ISEE;
  • l’importo mensile di SFL viene incrementato ad € 500 (a fronte di € 350);
  • previsto che il limite temporale di erogazione dell’indennità di partecipazione (attualmente fissato in 12 mesi) sia prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi 12 mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione. Il beneficio economico è erogato nei limiti della durata del corso.

 

  • Rifinanziamento del sistema duale– incrementate le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi inerenti alla tipologia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei PCTO (originariamente denominato alternanza scuola-lavoro) di 100 milioni di euro per l’anno 2025, di 170 milioni di euro per l’anno 2026 e di 240 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.

 

Bonus per le nuove nascite – al fine di incentivare la natalità, viene istituito il bonus nuove nascite, un contributo, una tantum, pari ad € 1.000, riconosciuto:

  • per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025;
  • a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente il beneficio sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a 40.000 euro annui. Nella determinazione ISEE utile ai fini del trattamento non rilevano le erogazioni relative all’assegno unico e universale di cui al Dlgs. n. 230/2021.

Il bonus è corrisposto:

  • per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suoi familiari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • per i figli di cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea:
  1. in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  2. titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi;
  3. titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  4. residenti in Italia.

Il bonus:

  • è corrisposto, a domanda, dall’INPS;
  • non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF;
  • è erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione.

 

Bonus asili nido – in relazione ai nati dopo il 31 dicembre 2023, il contributo è pari ai seguenti importi massimi:

  • € 3.600 all’anno, per le famiglie con ISEE minorenni fino ad € 40.000 (a prescindere dalla presenza di un figlio con età inferiore a 10 anni);
  • € 1.500 all’anno, per le famiglie con ISEE minorenni superiore ad € 40.000 e nelle ipotesi di assenza di ISEE minorenni, ISEE recante omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, ISEE discordante.

Incrementa la relativa autorizzazione di spesa di:

  • 97 milioni di euro per l’anno 2025,
  • 131 milioni di euro per l’anno 2026,
  • 194 milioni di euro per l’anno 2027,
  • 197 milioni di euro per l’anno 2028,
  • di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.

 

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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