Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con risposta ad Interpello del 09 giugno 2021, n. 3 sollevato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, su proposta del Consiglio Provinciale di Verona – ha fornito chiarimenti in merito al computo dei lavoratori in smart working nella base di computo ai fini del calcolo della quota di riserva per il collocamento obbligatorio ex legge 68/99.
Com’è noto, l’obbligo di assunzione delle persone disabili per i datori di lavoro pubblici e privati trova espressa indicazione nella legge n. 68/99 che definisce le categorie di lavoratori non computabili ai fini del calcolo della quota di riserva, facendo salve peraltro le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore. Al riguardo, l’art. 23, Dlgs. n. 80/2015 esclude i “lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti”.
Con l’Interpello in commento, il MLPS non ritiene ammissibile, ai fini dell’applicazione dei criteri di computo dell’organico aziendale, l’assimilazione dei lavoratori ammessi al telelavoro a quelli in smart working (includendoli, dunque, nella determinazione della quota di riserva).
Infatti, i casi di esclusione ex art. 4, comma 1, legge n. 68/1999, avendo carattere tassativo, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.
Pertanto, i lavoratori agili non possano essere esclusi dal computo per la determinazione della quota di riserva ai fini del collocamento obbligatorio.