L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare del 05 ottobre 2020, n. 6 – ha fornito, al proprio personale ispettivo, alcune indicazioni per l’utilizzo della diffida accertativa, ex Dlgs. n. 124/2004, come modificato dall’art. 12bis, legge n. 120/2020.
Andando nello specifico, la diffida accertativa si applica anche nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro: nell’ambito di un appalto o di una somministrazione di manodopera saranno destinatari sia il datore di lavoro che il responsabile in solido, ai quali il lavoratore potrà dunque, indifferentemente, rivolgersi per dare esecuzione al titolo esecutivo.
La notificazione della diffida anche in capo al responsabile in solido rimane ferma anche in tutte le ipotesi in cui sia in corso un accertamento in ordine alla liceità o meno della fattispecie di esternalizzazione.
L’INL, poi, conferma la possibilità di instaurare un tentativo di conciliazione entro 30 giorni dalla notifica della diffida accertativa, durante i quali il provvedimento resta sostanzialmente “congelato”.
Nelle ipotesi di esternalizzazioni, è opportuno convocare per il tentativo di conciliazione, nelle forme della conciliazione monocratica, anche il soggetto obbligato che non ne abbia fatto formalmente istanza, onde consentirgli di partecipare e di siglare l’eventuale accordo che, in tal modo, dispiegherà effetti nei confronti di tutte le parti.
La convocazione che, in ragione dei carichi di lavoro di ciascuna struttura, potrà avvenire anche oltre il trentesimo giorno successivo alla notifica della diffida, dovrà evidenziare che sino alla conclusione della procedura conciliativa il provvedimento non acquista efficacia di titolo esecutivo.
La conciliazione, non diversamente da una transazione, deve in via di principio prevedere reciproche concessioni da parte di entrambe i soggetti intervenuti.
La quantificazione dei contributi dovuti avviene sempre in relazione alle somme accertate ed oggetto di diffida.