Viale Castrense, 8 - 00182 Roma (RM)
Via Pignatelli Aragona, 82 - 90141 Palermo (PA)

+39 06 70702121
+39 342 6488903

apl@solcosrl.it

L’intervento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sulla stipula dei contratti a termine in “deroga assistita”

L’Ispettorato Nazionale del Lavorocon Nota del 19 maggio 2021, prot. n. 804 – ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di stipulare, in deroga alla durata massima complessiva pari 24 mesi “in sede protetta” (ITL), un ulteriore contratto a termine della durata massima di 12 mesi.

A mente dell’art. 19, comma 3, Dlgs. n. 81/2015, datore di lavoro e lavoratore possono stipulare “in deroga assistita” un ulteriore contratto a tempo determinato della durata massima di 12 mesi innanzi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, a patto che i 24 mesi siano stati raggiunti come sommatoria di vari contratti a termine con le mansioni di pari livello e categoria legale.

Ne consegue che ai fini del calcolo della durata massima dei contratti a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, si debba fare espresso riferimento allo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.

L’INL ha, dunque, chiarito che ove il lavoratore sottoscriva più contratti a termine con lo stesso datore di lavoro caratterizzati da diversi inquadramenti (di livello e di categoria legale) ai fini del calcolo della durata massima, non si determinerà una sommatoria della durata dei singoli contratti, ma soltanto di quelli, se esistenti, legati dal medesimo inquadramento.

Qualora, invece, il datore di lavoro e il lavoratore sottoscrivano ex novo un contratto a termine che prevede un inquadramento differente rispetto al precedente contratto a termine sottoscritto tra le medesime parti, non vi è la necessità di avanzare istanza di deroga assistita.

Clicca e collegati al sito dell’Ispettorato per saperne di più

 

Condividi:

Ti potrebbero interessare:

Pubblicato da FAPI l’Avviso n. 1-2025 (2-2)

Possono presentare domanda di ammissione al contributo finanziario del FAPI: imprese o consorzi di impreseche alla data di presentazione del Piano siano aderenti cioè iscritte al FAPI e che si impegnino a mantenerne l’iscrizione per almeno 24 mesi pena la revoca del contributo; reti di concessionari legate

Pubblicato da FAPI l’Avviso n. 1-2025 (1-2)

In data 25 febbraio 2025, il Consiglio di Amministrazione del fondo FAPI ha approvato con delibera n.7 l’Avviso 1-2025 ‘Finanziamento di Piani di formazione continua per i lavoratori di aggregazioni di imprese: PIANI QUADRO‘ per complessivi € 2.500.000 suddivisi su diverse linee: RETI NUOVE; RETI

Al via le agevolazioni del MIMIT per le filiere strategiche

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – con decreto direttoriale 11 marzo 2025 – ha fissato i termini di apertura e chiusura dello sportello agevolativo destinato a sostenere la realizzazione di programmi di sviluppo volti a rafforzare e a favorire la competitività

Contattaci

    Sicilia

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.