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L’intervento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sulla stipula dei contratti a termine in “deroga assistita”

L’Ispettorato Nazionale del Lavorocon Nota del 19 maggio 2021, prot. n. 804 – ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di stipulare, in deroga alla durata massima complessiva pari 24 mesi “in sede protetta” (ITL), un ulteriore contratto a termine della durata massima di 12 mesi.

A mente dell’art. 19, comma 3, Dlgs. n. 81/2015, datore di lavoro e lavoratore possono stipulare “in deroga assistita” un ulteriore contratto a tempo determinato della durata massima di 12 mesi innanzi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, a patto che i 24 mesi siano stati raggiunti come sommatoria di vari contratti a termine con le mansioni di pari livello e categoria legale.

Ne consegue che ai fini del calcolo della durata massima dei contratti a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, si debba fare espresso riferimento allo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.

L’INL ha, dunque, chiarito che ove il lavoratore sottoscriva più contratti a termine con lo stesso datore di lavoro caratterizzati da diversi inquadramenti (di livello e di categoria legale) ai fini del calcolo della durata massima, non si determinerà una sommatoria della durata dei singoli contratti, ma soltanto di quelli, se esistenti, legati dal medesimo inquadramento.

Qualora, invece, il datore di lavoro e il lavoratore sottoscrivano ex novo un contratto a termine che prevede un inquadramento differente rispetto al precedente contratto a termine sottoscritto tra le medesime parti, non vi è la necessità di avanzare istanza di deroga assistita.

Clicca e collegati al sito dell’Ispettorato per saperne di più

 

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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