Nella Gazzetta Ufficiale del 04 aprile 2024, n. 79 è stato pubblicato il decreto Min. Interno 29 febbraio 2024, recante “Modalità e requisiti per l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto”.
REQUISITI
Relativamente ai requisiti richiesti, l’ingresso e il soggiorno degli stranieri sono consentiti ai lavoratori che:
- dispongano di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
- dispongano di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;
- dispongano di una idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa;
- dimostrino un’esperienza pregressa di almeno sei mesi nell’ambito dell’attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto;
- presentino il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante, se lavoratori da remoto, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti, ex art. 27-quater, comma 1, Dlgs. n. 286/1998.
Il permesso di soggiorno, rilasciato dalla questura competente, è valido per un anno e può essere rinnovato se permangono le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.
Il permesso può essere revocato se vengono meno i requisiti o se il datore di lavoro risulta essere stato condannato per determinati reati negli ultimi cinque anni.
La questura comunica il rilascio del permesso di soggiorno all’INL, alle sedi territoriali dell’INPS e dell’INAIL per le verifiche di competenza.
LAVORATORI STRANIERI
Per i lavoratori stranieri, si applicano le disposizioni delle convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale tra l’Italia e il Paese di origine del lavoratore (in assenza di tali convenzioni, si applica la legislazione italiana).
Ai lavoratori da remoto non appartenenti all’UE viene assegnato un codice fiscale dalla questura al momento del rilascio del permesso di soggiorno.
I nomadi digitali devono anche richiedere un numero di partita IVA, ex art. 35, DPR n. 633/1972, concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività d’impresa.
Il rilascio del permesso di soggiorno viene comunicato all’Agenzia delle Entrate.
Se vengono accertate violazioni delle disposizioni fiscali, l’Agenzia delle Entrate ne dà comunicazione alla questura che ha rilasciato il permesso di soggiorno.