L’INAIL – con Nota del 12 novembre 2024, prot. n. 11050 – ha reso note le modifiche apportate al
modello OT23 2025.
Nel dettaglio, sono stati integrati ed aggiornati alcuni degli interventi che attribuiscono al datore di lavoro il punteggio utile ad ottenere la riduzione del premio INAIL dovuto per l’anno 2025, quali:
- Intervento A-1.3 – eliminato il punto d. “la descrizione dei dispositivi/robot acquistati” della documentazione probante;
- Intervento A-4.1 – nella declaratoria è stata inserita la frase “nel corso dell’anno 2024”;
- Intervento A-5.1 – nelle note è stato inserito il seguente testo: “L’individuazione dei soggetti allergici o a rischio da parte del medico competente mediante specifica scheda anamnestica, se già effettuata negli anni precedenti, deve essere ripetuta nei confronti dei nuovi assunti e di coloro che nel corso del 2024 sono stati oggetto di punture o morsi da parte di insetti”.
- Intervento C-4.3 – modificata come segue la descrizione dell’intervento: “L’azienda che svolge attività sanitarie e assistenziali ha acquistato e installato ausili elettromeccanici per il sollevamento e la movimentazione dei pazienti ad esclusione delle carrozzine o altre attrezzature”;
- Intervento C-4.7 – nella documentazione ritenuta probante è stato sostituito “mano-braccio” con “corpo-braccio”.
- Intervento D-3 – modificati i testi delle note: “Per micro-formazione (o microlearning) si intende l’erogazione nell’anno 2024 di contenuti formativi strutturati in micro-lezioni della durata di pochi minuti (fino ad un massimo di quindici minuti), somministrate più volte durante l’anno con un intervallo minimo di 15 giorni le une dalle altre, attraverso video resi disponibili ai lavoratori su apparati elettronici in aree comuni aziendali o su dispositivi in uso da parte dei singoli lavoratori. Ai fini dell’attuazione dell’intervento, la micro- formazione deve essere finalizzata a richiamare e rinforzare contenuti di corsi frequentati dai lavoratori nel medesimo anno o nell’anno precedente”.
- Intervento E-10 – nelle note è stato inserito il punto c) per il calcolo del numero minimo di mancati infortuni per aziende con oltre 1000 lavoratori.