Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Interpello del 13 ottobre 2025, n. 3 – ha fornito dei chiarimenti rispetto al quesito se sia possibile interpretare la nozione di “scostamento non grave” di cui all’articolo 3, comma 3 del D.M. 30 gennaio 2015 nel senso che, laddove le situazioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali siano costituite esclusivamente da accessori di legge (sanzioni/interessi) – e, dunque, prive di una effettiva omissione contributiva (perché già sanata) – l’ente previdenziale sia tenuto a rilasciare comunque un DURC attestante la regolarità contributiva, potendo solo attivare, per il recupero delle somme a credito, i diversi strumenti coattivi messi a sua disposizione dall’ordinamento.
Il Ministero, dopo aver acquisito i pareri di INPS e INL, ha precisato che le sanzioni civili non rappresentano un credito autonomo ma sono strettamente collegate all’omesso o ritardato versamento dei contributi: la loro esistenza presuppone sempre una violazione dell’obbligo contributivo, anche se successivamente sanata.
Per questo motivo, la presenza di sole sanzioni, anche se i contributi principali risultano pagati, non consente il rilascio di un DURC regolare.
Al contempo, il MLPS ha ricordato che il DM 30 gennaio 2015 ha stabilisce in € 150 l’importo massimo (comprensivo di contributi, interessi e sanzioni) che può considerarsi “scostamento non grave”, e che non preclude la regolarità: oltre tale soglia, la posizione risulta irregolare e il DURC non può essere rilasciato.
Le sanzioni civili, dunque, sono parte integrante dell’obbligazione contributiva: non esiste un debito “solo accessorio” che possa rientrare tra i casi di regolarità.



