L’INPS – con Messaggio del 24 novembre 2023, n. 4178 – ha fornito dei chiarimenti in merito al requisito dell’assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso dell’intera vita lavorativa del lavoratore per cui è riconosciuto l’incentivo occupazionale in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di Giovani Under 36 anni (in vigore fino al 31 dicembre 2023) ed Under 30 (incentivo strutturale).
Com’è noto, il beneficio non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato.
Non è possibile riconoscere l’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato, laddove l’assunzione stessa non rappresenti una libera determinazione del datore di lavoro, bensì consegua alla riqualificazione coattiva di un rapporto originariamente instaurato secondo altra forma.
L’INPS – con il Messaggio n. 4178/2023 – ha chiarito che le suddette disposizioni valgono solo nel caso in cui il datore di lavoro che intenda fruire dell’incentivo sia il medesimo datore titolare del rapporto di lavoro riqualificato a seguito di accertamento ispettivo.
Dunque, se il datore di lavoro che abbia fruito dei richiamati incentivi all’assunzione di giovani sia un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato, lo stesso può godere legittimamente del beneficio, in quanto, alla data di assunzione incentivata, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell’agevolazione.
Nel caso in cui un rapporto venga riqualificato ab origine come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, comportando quindi il venire meno di uno dei requisiti legittimanti la spettanza degli esoneri indicati in oggetto, tale circostanza, in quanto non conosciuta né conoscibile alla data di assunzione per il quale si intende fruire degli esoneri contributivi in trattazione, non può riverberarsi negativamente sul diverso datore di lavoro che, in buona fede, ha assunto il lavoratore titolare del rapporto riqualificato.
Pertanto, il datore di lavoro che ha assunto in buona fede può legittimamente fruire degli esoneri contributivi in oggetto e non è tenuto, per il successivo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro riqualificato presso diverso datore di lavoro, alla restituzione dell’agevolazione né al pagamento delle eventuali sanzioni previste per la pregressa fruizione della misura agevolativa.