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Operativo il bonus Giovani 2024-2025 (2-2)

In data 09 maggio 2025, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il decreto MLPS/MEF n. 66/2025 che definisce requisiti, criteri e i limiti per la fruizione del bonus Giovani, ex art. 22, decreto-legge n. 60/2024 (cd. decreto Coesione).

 

Clicca qui per saperne di più

 

L’INPS – con Circolare del 12 maggio 2025, n. 90 – ha reso note le istruzioni operative.

 

 La domanda da inoltrare all’INPS per via telematica deve contenere le seguenti informazioni:

  • dati identificativi dell’impresa;
  • dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
  • tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
  • retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
  • indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.

L’istanza deve essere presentata prima dell’assunzione: verificata la disponibilità delle risorse l’INPS assegna al datore di lavoro un termine perentorio di 10 giorni per provvedere all’assunzione incentivata.

 

Il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione tramite il modulo telematico “Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22- Giovani”, disponibile a decorrere dal 16 maggio 2025 all’interno del “Portale delle Agevolazioni”

La domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati (nelle ZES solo per i rapporti di lavoro non ancora in corso).

L’esito viene comunicato a mezzo posta elettronica certificata (PEC), o a mezzo posta elettronica ordinaria (e-mail) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.

 

Quanto all’esposizione in Uniemens, si segnalano le seguenti istruzioni:

  1. A) bonus giovani standard: in“DenunciaIndividuale”, nell’ elemento “InfoAggcausaliContrib”:

– in “CodiceCausale”d deve essere riportato il nuovo valore “EG35”;

– in “IdentMotivoUtilizzoCausale” deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;

– in “TipoIdentMotivoUtilizzo” deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”.

 

  1. B) bonus ZES: nell’elemento “InfoAggcausaliContrib” occorre indicare:

– in “CodiceCausale” il nuovo valore “ES35”;

– in “IdentMotivoUtilizzoCausale” il numero di protocollo della domanda telematica;

– in “TipoIdentMotivoUtilizzo” deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”.

 

Il recupero dei mesi pregressi (dal mese di settembre 2024 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di giugno 2025, luglio 2025 e agosto 2025.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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