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Operativo il Fondo per il credito per lo studio dei giovani

Nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2026, n. 19 è stato pubblicato il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale) 17 novembre 2025, recante “Fondo per il credito ai giovani”.

 

L’obiettivo è favorire l’accesso al credito dei giovani tra 18 e 40 anni per il finanziamento di percorsi di formazione e alta istruzione, rafforzando la sostenibilità finanziaria del Fondo attraverso l’introduzione esplicita della garanzia di ultima istanza dello Stato, che rappresenta la novità più importante del provvedimento.

 

Nello specifico, il Fondo consente ai giovani di ottenere prestiti per lo studio senza garanzie personali, con tempi lunghi di rimborso e con una copertura pubblica fino al 70%, rafforzata proprio dalla garanzia dello Stato.

 

Il Fondo opera come fondo rotativo di garanzia, gestito da Consap S.p.A., che cura l’istruttoria delle domande, il monitoraggio delle operazioni, il pagamento delle somme garantite e il recupero dei crediti insoluti.

 

In particolare, possono accedere ai finanziamenti garantiti dal Fondo per il credito ai giovani gli studenti e i neolaureati di età compresa tra 18 e 40 anni che risultino regolarmente iscritti ai seguenti specifici percorsi di studio o formazione:

  • corsi di laurea triennale, magistrale o a ciclo unico;
  • corsi dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
  • master universitari o AFAM di primo e secondo livello;
  • corsi di specializzazione post lauream;
  • dottorati di ricerca;
  • corsi di lingua di durata non inferiore a sei mesi riconosciuti da enti certificatori qualificati;
  • percorsi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).

 

Tra i predetti percorsi di studi sono ricompresi anche quelli effettuati all’estero, purché riconosciuti dal Ministero dell’università e della ricerca (MUR).

 

Per l’accesso al Fondo è richiesto il possesso di requisiti minimi di merito, che variano in funzione del percorso formativo.

 

I finanziamenti ammissibili alla garanzia sono cumulabili tra loro fino ad un ammontare massimo di € 50.000 e sono erogati in tranche annuali di pari importo non superiori ad € 15.000.

Tale importo massimo è aumentato fino ad € 70.000 nel caso di percorsi di studio all’estero.

 

I finanziatori (banche e intermediari finanziari ex artt. 13 e 106 TUB) non possono richiedere garanzie aggiuntive ai beneficiari e devono applicare condizioni economiche di maggior favore.

 

Viene introdotto, inoltre, un sistema di gestione interamente telematico:

  • accesso con SPID o CIE;
  • verifica preventiva dei requisiti da parte di Consap;
  • tracciamento cronologico automatico delle domande;
  • gestione online delle tranche, delle sospensioni e delle escussioni.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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