In data 06 marzo 2025, nella sez. “pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il Decreto interministeriale attuativo dell’art. 4-ter del decreto-legge n. 4 del 18 gennaio 2024, convertito in legge n. 28 del 15 marzo 2024, recante “Disposizioni urgenti Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico“.
Al riguardo, in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, nell’ambito del piano di politiche attive previsto dal PNRR, le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, con la presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, nel quale è contenuto un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui l’impresa opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale.
L’accordo sottoscritto in sede governativa deve contenere un progetto industriale e di politica attiva. Tale progetto deve contenere:
- la descrizione del piano industriale della nuova impresa;
- il numero complessivo dei lavoratori coinvolti nel processo di aggregazione;
- il numero complessivo dei lavoratori a cui applicare le politiche attive del progetto e l’indicazione dei profili professionali oggetto di formazione compatibili con il piano industriale;
- il numero delle ore di formazione, non inferiore a 200 per ciascun lavoratore a tempo pieno da riproporzionare per i rapporti a tempo parziale;
- l’impegno del datore di lavoro a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle suddette operazioni straordinarie, per almeno quarantotto mesi.
Al datore di lavoro firmatario dell’accordo governativo spetta un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite di importo annuo pari ad € 3.500 per lavoratore.
Tale esonero contributivo spetta per ulteriori dodici mesi nel limite di importo annuo pari ad € 2.000. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Il beneficio spetta a condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio.