Con il Decreto Interministeriale MLPS/MEF del 4 maggio 2020, n. 10 è stata prevista una nuova indennità di € 600 per i lavoratori danneggiati dall’epidemia COVID-19, non coperti da altri interventi.
Tale indennità – riconosciuta per il solo mese di marzo 2020 – riguarda i seguenti soggetti:
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti, ex artt. 13-18, Dlgs. n. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali, ex art. 2222 cod. civ. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020;
- incaricati alle vendite a domicilio, ex art. 19, Dlgs. n. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad € 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata, ex legge n. 335/1995, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
L’indennità non è cumulabile:
- con i trattamenti di cassa integrazione,
- le altre indennità di € 600, ex decreto legge n. 18/2020,
- il reddito di cittadinanza.