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Programmazione dei flussi e quote dei lavoratori stranieri in ingresso per il 2021

Nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2022, n. 12 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2021, recante “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2021”.

Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 69.700 unità, di cui 42.000 per lavoro stagionale.

Per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero:

  • 17.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
  • 3.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2022 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.

Inoltre, è autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:

  • 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
  • 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
  • 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
  • 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;
  • 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.

Le domande possono essere presentate, per via telematica a partire:

  • dalle ore 9:00 del 27 gennaio 2022 per l’assunzione di lavoratori non stagionali, per i lavoratori autonomi e per le conversioni;
  • dalle ore 9:00 del 1° febbraio 2022 per l’assunzione di lavoratori stagionali.

L’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda è disponibile all’indirizzo web nullaostalavoro.dlci.interno.it.

I modelli da utilizzare per l’invio della domanda sono i seguenti:

  • modelli A e B per i lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela;
  • modello VA – conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato;
  • modello VB – conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato;
  • modello Z – conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo;
  • modello LS – conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’UE in permesso di lavoro subordinato;
  • modello LS1 – conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’UE in permesso di lavoro subordinato domestico;
  • modello LS2 – conversioni dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’UE in permesso di lavoro autonomo;
  • modello BPS – richiesta nominativa di nulla osta riservata all’assunzione di lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine (ex art. 23 del TUI);
  • modello B2020 – richiesta nominativa di nulla osta riservata all’assunzione di lavoratori da adibire nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico alberghiero.

Lo Sportello Unico, dopo avere ottenuto il parere dell’Ispettorato provinciale del lavoro sulla regolarità del datore e del contratto di lavoro, trasmette la richiesta al Centro per l’impiego, che comunica al datore di lavoro, se presenti, i nominativi di lavoratori disponibili a svolgere e medesime mansioni, iscritti nelle liste di collocamento.
La richiesta di nulla osta rimane sospesa sino a quando il datore di lavoro comunica che intende confermarla per il lavoratore eventualmente nominato. Successivamente, lo Sportello Unico acquisisce il parere del questore sul rilascio del nulla osta. Se l’ingresso del lavoratore straniero rientra nei limiti del decreto flussi 2021, la Prefettura convoca il datore di lavoro per il rilascio del nulla osta di sei mesi e, se richiesto da quest’ultimo, trasmette la documentazione agli uffici consolari.
Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell’avvenuto rilascio del nulla osta, al fine di consentirgli di richiedere il visto d’ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare competente. Una volta rilasciato il visto d’ingresso, lo straniero può venire in Italia, e deve presentarsi entro 8 giorni dall’ingresso presso la prefettura, dove riceve il codice fiscale e sottoscrive il contratto di soggiorno.

Clicca e leggi il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2021.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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