Il decreto interministeriale MLPS/MEF del 02 luglio 2024 ha disposto che il termine di presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, per il biennio 2022-2023 (inizialmente fissato al 15 luglio 2024) è differito al 20 settembre 2024.
Successivamente, con alcune FAQ a chiarimento della modalità di compilazione del rapporto in specie, è stato previsto che, in merito all’esposizione dei fringe benefit o trasferte (Tabella 2.8), devono essere indicati solo i valori imponibili (ovvero quelli che concorrono alla formazione di imponibile contributivo e fiscale).
Pertanto, le somme corrisposte al di sotto delle soglie di esenzione, non devono essere considerate in alcun campo (né nel “Monte Retributivo Lordo Annuo”, né nel “di cui componenti accessorie del salario, straordinari, superminimi, premi di produttività e altro”).
Invece, nella Tabella 2.4, se un lavoratore, nel corso dell’anno 2023, ha fatto più trasferimenti tra unità produttive o dipendenze deve essere indicato un solo trasferimento, perché va conteggiata la persona trasferita e non il numero di trasferimenti subiti.
Riguardo ai soggetti tenuti alla redazione del rapporto, viene precisato che le aziende pubbliche e private che al 31/12 del secondo anno del biennio occupavano oltre cinquanta dipendenti.
Se alla data del 31/12 del secondo anno del biennio l’azienda impiegava oltre 50 dipendenti è tenuta all’adempimento, indipendentemente dalla circostanza che prima o subito dopo quella data il personale impiegato risultasse inferiore alla soglia dei 50 dipendenti.