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Prorogato il Fondo Nuove Competenze anche per il 2023

Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – con comunicato del 14 febbraio 2023 – ha reso noto che è stato approvato in Senato un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto cd. Milleproroghe, che prevede l’estensione a tutto il 2023 dell’operatività del Fondo Nuove Competenze. In questo modo, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale potranno prevedere, anche per il 2023, specifiche intese di rimodulazione di parte dell’orario di lavoro al fine di permettere al personale la frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze, in relazione a mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa.
La spesa relativa alle ore di formazione, contributi previdenziali e assistenziali inclusi sarà a carico del Fondo Nuovo Competenze, costituito presso l’ANPAL, nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.

Al riguardo, è opportuno ricordare che la precedente edizione del FNC ha permesso di finanziare 14mila aziende, con il coinvolgimento di oltre 700.000 lavoratori nei percorsi di formazione.

L’avviso 2022 è ancora aperto: il 31 dicembre 2022 era il termine per sottoscrivere gli Accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, con la scadenza del prossimo 28 febbraio per la presentazione delle istanze, corredate dall’accordo di rimodulazione inclusivo del progetto formativo.

Il Fondo Nuove Competenze era stato rifinanziato con 1 miliardo di euro, con le seguenti novità:

  • gli interventi devono essere rivolti quasi integralmente a sostenere imprese e lavoratori ad affrontare i cambiamenti connessi alla doppia transizione digitale ed ecologica;
  • ci deve essere il pieno coinvolgimento dei Fondi interprofessionali, a garanzia dell’efficacia e della qualità dei percorsi formativi.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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