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Pubblicata da INPS la Circolare su Incentivo NEET 2023 (2-2)

L’INPS – con Circolare del 21 luglio 2023, n. 68 – ha fornito le indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’incentivo NEET, ex art. 27, decreto legge n. 48/2023.

L’agevolazione si configura quale incentivo all’assunzione ed è, pertanto, subordinata:

  • al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, ex art. 31, Dlgs. n. 150/20105;
  • al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, ex art. 1, commi 1175 e 1176, legge n. 296/2006 (quindi, regolarità del DURC e rispetto della parte normativa e di quella obbligatoria dei CCNL);
  • alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione;
  • al rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, ex art. 32 e dal Capo I del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Con riferimento a tale ultimo punto, la legittima fruizione dell’incentivo è subordinata:

  • alla circostanza che il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione europea;
  • alla circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà, come definita dall’articolo 2, paragrafo 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014.

L’incentivo NEET 2023 è espressamente cumulabile con l’esonero per l’occupazione giovanile cd. UNDER 36 anni.
Inoltre, sussiste la cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
In tale circostanza, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
La cumulabilità della misura in trattazione con altri regimi agevolati è possibile nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, ossia nel limite del 50% dei costi ammissibili (da intendersi come la somma tra la retribuzione lorda e i contributi a carico del datore di lavoro).
Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione a tempo indeterminato, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line “NEET23” – che sarà disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, sul portale istituzionale www.inps.it. – una domanda preliminare di ammissione all’incentivo.
Nel modulo di istanza on line dovranno essere indicati i seguenti dati:

  • il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato o in apprendistato;
  • la Regione/Provincia Autonoma di esecuzione della prestazione lavorativa;
  • l’importo della retribuzione mensile media che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
  • l’indicazione della tipologia di rapporto (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale percentuale oraria;
  • se per l’assunzione si intende fruire anche di altre agevolazioni.

L’INPS mediante i propri sistemi informativi centrali:

  • consulta gli archivi informatici dell’ANPAL, al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l’assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l’incentivo, sia iscritto al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e sia “NEET”;
  • calcola l’importo dell’incentivo spettante in base alla retribuzione imponibile indicata;
  • verifica se sussiste la copertura finanziaria per l’incentivo richiesto nella Regione/Provincia autonoma di lavoro;
  • informa entro cinque giorni dalla data di invio della – mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico di istanza nonché mediante invio di una comunicazione di posta elettronica (e-mail) e una notifica nell’area MyINPS – che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo massimo dell’incentivo, proporzionato alla retribuzione indicata, per il lavoratore segnalato nell’istanza preliminare.

Il modulo di istanza on-line “NEET23”, mediante il quale sarà possibile prenotare le risorse destinate a finanziare l’incentivo in trattazione sarà reso disponibile sul portale istituzionale www.inps.it. a partire dal 31 luglio 2023.

L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà effettuata dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
Le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo, saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata, che verrà effettuata nel mese di settembre 2023.

Clicca qui per leggere la circolare ufficiale

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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