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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge delega sugli appalti pubblici in ambito di PNRR

Nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2022, n. 146 è stata pubblicata la legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”.

Di seguito, gli aspetti più rilevanti della legge delega (il Governo avrà 6 mesi di tempo per emanare i relativi decreti legislativi).

Con riferimento alla PMI, si prevedono:

a) norme tese a favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, comprensive della possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimità;

b) criteri premiali per l’aggregazione di impresa;

c) obbligo di motivare la decisione di non procedere alla suddivisione in lotti dell’appalto da parte della stazione appaltante.

Inoltre, il legislatore delegato dovrà scrivere il divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate.

Si prevede, poi, la definizione di un criterio afferente a un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta.

Infatti, la legge delega del 2022 predetermina il contenuto delle future disposizioni nel senso di:

a) stabilire che la revisione dei prezzi sia finanziata non solo con le risorse disponibili del quadro economico degli interventi, ma anche con eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante;

b) prevedere l’obbligo di inserimento nei bandi delle stazioni appaltanti di clausole relative all’adeguamento al costo da rinnovo dei CCNL nazionali.

Ribadito il principio che mira a stabilire l’obbligo di inserire, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nonché a promuovere le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità, anche per i lavoratori in subappalto.

A ciò la legge delega del 2022 aggiunge la previsione di riserve nelle procedure di gara a favore di operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.

Novità, infine, sulla disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché sui servizi ad alta intensità di manodopera, stabilendo come criterio utilizzabile ai fini dell’aggiudicazione esclusivamente quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

In tal senso, la delega del 2022 aggiunge la obbligatorietà della previsione di specifiche clausole sociali per promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

Clicca e collegati al sito della Gazzetta Ufficiale per saperne di più

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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