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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del cd. decreto sblocca cantieri

Nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2019, n. 140 è stata pubblicata la legge 14 giugno 2019 n. 55, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”.

Il provvedimento – che converte in legge il decreto legge cd. sblocca cantieri – prevede le seguenti novità in tema di contratti pubblici:

  • per gli anni 2019 e 2020 è stato stabilito che i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria possono essere affidati, con eccezioni, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso;
  • per gli interventi ex art. 216, comma 1-bis, Dlgs. n. 50/2016, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 50% il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE;
  • nelle gare di importo compreso tra € 40.000 ed € 150.000 per i lavori, o fino alle soglie comunitarie (€ 221.000) per i servizi e le forniture si procederà con affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 preventivi per i lavori;
  • nelle gare di importo compreso tra € 150.000 ed € 350.000 si procederà con procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici;
  • per gli affidamenti di importo compreso tra € 350.000 ed € 1.000.000, si utilizzerà la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici;
  • per importi superiori ad € 1.000.000 per i lavori, o alle soglie comunitarie per i servizi e le forniture, si dovrà ricorrere alle procedure ordinarie.

Estesi ai professionisti i benefici della zona franca urbana nei comuni delle regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016.

Previsto, inoltre, il differimento del termine dal 01 giugno al 15 ottobre 2019:

  • per il pagamento dei tributi non versati per effetto delle sospensioni disposte, nel tempo, in seguito agli eventi sismici in questione;
  • per l’effettuazione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi in seguito ai medesimi eventi sismici.

Nel caso di opzione degli interessati per il pagamento rateale degli importi sospesi – ferma restando la possibilità di dilazionare il debito in un massimo di 120 rate mensili di pari importo – i soggetti interessati devono versare l’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il termine del 15 ottobre 2019.

Scopri di più sul decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32 dal sito della Gazzetta Ufficiale.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.