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Pubblicata in GU la legge di conversione del decreto Milleproroghe

Nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022, n. 49 è stata pubblicata la legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”.

Tra gli aspetti lavoristici più rilevanti, si segnala:

  • che anche per il 2022, con riferimento al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, può essere riconosciuto un assegno straordinario per il sostegno al reddito, nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni;
  • che sono stati stanziati, per il 2022, relativamente ai lavoratori beneficiari del trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, 2 milioni di euro al fine di non applicare le riduzioni degli importi del trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga;
  • che ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle società in house per lo svolgimento delle attività di supporto essenziali per l’attuazione del progetto non si applicano i limiti di durata e di proroga/rinnovo relativa alla disciplina del contratto a tempo determinato. I contratti a termine possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a 36 mesi, ma non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 30 giugno2026. I medesimi contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa; il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell’amministrazione dal contratto.

Infine, con riferimento al Fondo di garanzia PMI, si prevede che:

  • a decorrere dal 01 luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022 la garanzia del Fondo è concessa:
  • per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti nella misura massima dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione del merito creditizio e nella misura massima del 60% in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2,
  • per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell’80% dell’operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione;
  • per i finanziamenti fino ad € 30.000 di cui all’art. 13, c. 1, lett. m), D.L. 23/2020, il cui rimborso del capitale inizi nel corso del 2022, tale termine possa essere prolungato per un periodo non superiore a 6 mesi, fermi gli obblighi di segnalazione e prudenziali.

Inoltre, diventa definitivo il cd. bonus psicologo (il contributo, di importo massimo pari ad € 600, calcolato in base all’ISEE, che non dovrà essere superiore ad € 50.000), per la copertura delle spese sostenute per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all’albo degli psicoterapeuti.
Sarà un decreto interministeriale a stabilire le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione

Clicca e leggi il testo del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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