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Pubblicato da FonARCom l’Avviso n. 4-2025 (2-2)

Con riferimento ai soggetti proponenti, possono proporre i piani formativi le aziende aderenti a FonARCom per mezzo di una delle seguenti tipologie di soggetti:

  • le Aziende in forma singola, per attività da proporsi esclusivamente a vantaggio dei propri dipendenti, aderenti a FonARCom alla data di presentazione della proposta alle Parti Sociali per la condivisione (fa fede la banca dati della piattaforma FARC, aggiornata con i flussi INPS), non aderente ad uno SDI o ad un CF;
  • gli Enti di Formazione Accreditati, ambito Formazione Continua per attività finanziate con risorse pubbliche, presso le Regioni territorialmente competenti1, ed iscritti all’Albo Referenti FonARCom come referente “attivo” alla data di richiesta del Piano Formativo sulla Piattaforma FARC;
  • Titolari di Sistema di Imprese con stato “attivo” alla data di richiesta di abilitazione del Piano sul FARC;
  • Titolari di Conto Formazione (CF);
  • Istituzioni universitarie (Università) autorizzate dal Ministero;
  • ATS tra due o più Enti di Formazione Accreditati, ambito Formazione Continua per attività finanziate con risorse pubbliche, presso le Regioni territorialmente competenti ed iscritti all’Albo Referenti FonARCom come referenti “attivi” alla data di richiesta del Piano Formativo sulla Piattaforma FARC;
  • ATS tra Università, ovvero ATS miste tra Enti di Formazione Accreditati e Referenti “attivi” presso l’Albo FonARCom e una o più Università.

 

Il requisito di adesione all’Albo Referenti FonARCom e lo status di referente “attivo”, alla data di richiesta del Piano Formativo sulla Piattaforma FARC, dovrà essere soddisfatto almeno dal soggetto mandatario dell’ATS.

Lo status di “referente attivo” è riconosciuto secondo due regimi:

  • per gli enti accreditati dopo marzo 2022, è sufficiente la presenza di 5 aziende e 200 lavoratori autorizzati nei primi sei mesi, che diventano 10 aziende e 500 lavoratori successivamente;
  • per i soggetti accreditati con il vecchio regolamento, vale da subito la soglia di 10 aziende e 500 lavoratori. In alternativa, è ammessa l’aggregazione tra più referenti per il raggiungimento dei requisiti, con designazione di un unico SP capofila.

 

Il soggetto attuatore è colui che realizza le attività previste nel Piano Formativo proposto a finanziamento, assumendo direttamente la totale responsabilità circa la gestione procedurale e finanziaria e coincide sempre con il Soggetto Proponente. 

Laddove il SP è titolare di Sistema di Imprese (SDI), lo stesso sarà anche SA qualora sia anche ente di formazione accreditato, in ambito Formazione Continua per attività finanziate con risorse pubbliche, presso le regioni territorialmente competenti.

 

Sono soggetti beneficiari degli interventi finanziati con l’Avviso in specie esclusivamente le Aziende aderenti a FonARCom sin dal momento del loro inserimento nel Piano.

Sono ammesse a beneficio:

  • le Aziende aderenti allo strumento Conto Formazione (aziendale/aggregato chiuso/di rete);
  • le Aziende aderenti ad un Sistema di Imprese autorizzato da FonARCom nei Piani Formativi presentati dal proprio Titolare di SDI.

 

Laddove il SP sia titolare di conto formazione lo stesso potrà mettere in formazione esclusivamente aziende rientranti nella pertinenza del proprio Conto Formazione. Qualora, invece, il SP sia titolare di Sistema di Imprese lo stesso potrà mettere in formazione esclusivamente aziende aderenti al proprio SDI.

 

La singola azienda individuata per codice fiscale potrà essere beneficiaria di un solo Piano Formativo presentato a valere sull’Avviso n. 4/2025, pena l’esclusione dell’azienda dai Piani Formativi in cui è coinvolta.

 

 

Si prevede che una quota non inferiore al 20% del contributo concesso sia destinata ad aziende che abbiano aderito a FonARCom a partire dal 1° luglio 2025 o che, pur aderendo al Fondo da data antecedente, non abbiano beneficiato di piani formativi FonARCom approvati nel periodo successivo al 1° luglio 2022. Tale requisito, salvo le eccezioni previste per i Piani aziendali presentati dall’impresa beneficiaria, deve essere rispettato anche in fase di rendicontazione, con eventuale riparametrazione del contributo in caso di mancato raggiungimento della soglia prevista.

 

I soggetti destinatari delle attività formative finanziate nell’ambito dell’avviso 04/2025 DIGINNOVA AGILE sono i lavoratori dipendenti delle aziende beneficiarie per i quali i datori di lavoro sono tenuti al versamento del contributo di cui all’art. 25, legge n. 845/1978, come richiamato dall’art. 118, legge n. 388/2000.

 

Rientrano pertanto nella platea dei destinatari i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, purché sussista l’obbligo contributivo nei confronti del fondo. L’Avviso consente anche la partecipazione gratuita di uditori, purché effettivamente collegati alle aziende beneficiarie e solo in presenza di percorsi attivati per tali aziende.

 

Sono inclusi tra i destinatari anche i lavoratori con contratto a tempo determinato, compresi quelli con ricorrenza stagionale, gli apprendisti e i lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro. In tali casi, la formazione può essere erogata anche nei periodi di sospensione dell’attività lavorativa, nel rispetto delle disposizioni applicabili e delle indicazioni operative del Fondo.

 

Sono invece esclusi dalla partecipazione alle attività formative, e quindi non rendicontabili, i lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i dirigenti, gli amministratori e i titolari delle aziende beneficiarie, nonché i collaboratori con partita IVA, gli stagisti, i tirocinanti e i collaboratori occasionali.

L’Avviso esclude inoltre la possibilità di formare i dipendenti degli enti di formazione, delle Università e degli altri soggetti coinvolti nella gestione del piano in qualità di soggetti proponenti, attuatori, delegati o partner, nonché di eventuali soggetti ad essi collegati ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.

 

I soggetti non rientranti tra i destinatari possono essere ammessi esclusivamente in qualità di uditori e a titolo gratuito, purché oggettivamente collegati alle aziende beneficiarie e limitatamente ai percorsi nei quali l’azienda risulti effettivamente in formazione. In tali ipotesi, il numero degli uditori non può in alcun caso superare quello dei destinatari rendicontabili, pena il mancato riconoscimento del valore dell’edizione formativa.

 

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.