Il Consiglio di Amministrazione di Fondoprofessioni – con delibera del 25 febbraio 2026 – ha approvato la pubblicazione dell’Avviso 03/26, dedicato al finanziamento di piani formativi pluriaziendali.
L’Avviso n. 3/2026 finanzia esclusivamente piani pluriaziendali, escludendo espressamente i piani monoaziendali.
La finalità primaria è quella di sostenere la crescita delle competenze dei dipendenti di studi e imprese aderenti, attraverso interventi coerenti con le evoluzioni del mercato del lavoro e con i processi di trasformazione digitale e organizzativa in atto.
Gli ambiti formativi finanziabili sono puntualmente elencati e rappresentano un perimetro chiuso.
Tra i principali, si segnalano:
- digitalizzazione e innovazione tecnologica;
- utilizzo dell’intelligenza artificiale;
- data analysis;
- innovazione organizzativa e di processo;
- formazione contabile, fiscale e giuslavoristica;
- competenze legali e medico-sanitarie;
- economia verde e sostenibilità ESG;
- marketing e customer care;
- competenze linguistiche;
- sviluppo delle competenze trasversali (soft skills).
Elemento distintivo dell’Avviso è l’obbligo di costruire il piano attorno a obiettivi di apprendimento misurabili, individuati a seguito di un’analisi dei fabbisogni formalizzata nel formulario.
Il processo formativo deve articolarsi in tre fasi fondamentali:
- definizione degli obiettivi di apprendimento, con indicazione puntuale delle competenze attese;
- valutazione finale degli apprendimenti, mediante prove strutturate, semistrutturate o pratiche;
- rilascio di un’attestazione trasparente e spendibile delle competenze acquisite.
Sono soggetti beneficiari degli interventi in commento esclusivamente gli studi professionali e le aziende aderenti a Fondoprofessioni, mediante la destinazione del contributo di cui all’art. 12, legge n. 160/1975.
L’adesione al Fondo deve risultare attiva prima dell’avvio delle attività formative e deve essere mantenuta per tutta la durata del piano, almeno sino alla conclusione delle verifiche rendicontative.
La verifica dell’adesione avviene tramite il Cassetto previdenziale INPS, ed è onere dell’Ente attuatore accertarne la regolarità.
L’Avviso distingue due linee (“Attività professionali” e “Altri settori”) alle quali gli enti beneficiari devono essere correttamente ricondotti in base al settore di appartenenza, senza possibilità di presentare piani “misti”.
Tale elemento incide sia sull’ammissibilità sia sulla formazione delle graduatorie.
I destinatari dei piani formativi ammissibili sono i dipendenti con contratto a tempo
determinato/indeterminato o di apprendistato, provenienti dagli Studi/Aziende aderenti al Fondo.
I piani formativi sono rivolti unicamente agli Studi/Aziende aderenti a Fondoprofessioni, attraverso la destinazione del contributo di cui all’art. 12 della legge n. 160/1975, così come modificato dall’art. 25 della legge quadro n. 845/1978 e s.m.i., che abbiano provveduto all’iscrizione prima della presentazione del piano formativo.
I datori di lavoro che applicano il Ccnl Studi professionali e aderiscono integralmente alla bilateralità possono chiedere ad Ebipro (l’Ente bilaterale di settore), il rimborso del 100% della retribuzione sostenuta dei dipendenti in formazione, fino a un massimo di 40 ore annue a dipendente, nel caso di partecipazione ai piani formativi finanziati tramite Fondoprofessioni.
L’Ente proponente è il singolo Studio/Azienda che richiede contributi per la partecipazione del proprio personale ai corsi presenti all’interno di cataloghi formativi approvati dal Fondo, scegliendo tra le iniziative programmate.
L’Ente proponente coincide con l’Ente beneficiario.
L’Ente proponente deve essere regolarmente aderente a Fondoprofessioni, attraverso la destinazione del contributo, ex art. 12, legge n. 160/1975, così come modificato dall’art. 25, legge quadro n. 845/1978 e s.m.i., prima dell’avvio dell’attività formativa. Il Fondo non erogherà risorse in mancanza dei suddetti requisiti.
L’ente attuatore è inteso come il titolare del catalogo formativo accreditato. Tutti i cataloghi formativi dell’ente attuatore presentati e le eventuali integrazioni mensili di corsi, sono oggetto di valutazione qualitativa di conformità da parte di una Commissione, con successiva comunicazione/pubblicazione degli esiti da parte del Fondo.
L’Ente attuatore ha la responsabilità di verificare, tramite il “Cassetto previdenziale”, che l’Ente proponente abbia effettivamente aderito nei termini previsti dall’Avviso. In caso di mancato rispetto dei termini, il piano formativo non potrà essere finanziato.
È previsto un limite massimo di € 60.000 complessivi presentabili da ciascun ente attuatore sull’avviso. Il superamento di tale soglia determina l’ammissibilità dei piani secondo l’ordine cronologico di presentazione fino a concorrenza dell’importo consentito.
Inoltre, è possibile coinvolgere nella realizzazione del piano formativo:
- Enti delegati, laddove siano previsti interventi che richiedano il ricorso ad attività specialistiche. L’Ente attuatore dovrà prevedere l’eventuale delega di parte dell’attività a terzi nella fase di presentazione del piano formativo, rispettando quanto stabilito dal Consiglio di Stato e richiamato all’interno della Circolare Anpal n. 1/2018;
- Enti partnerche, operando fuori dal regime di delega, possano arricchire e rafforzare l’attività dell’Ente attuatore, rappresentando un valore aggiunto per il piano formativo.
Nel caso di Ente/soggetto qualificato o partner, l’Ente Attuatore ne definirà in fase progettuale di presentazione le aree di attività e l’entità economica.



