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Pubblicato da Fondoprofessioni l’Avviso n. 4/2026 (1-2)

In data 17 novembre 2025, il Consiglio di Amministrazione di Fondoprofessioni ha approvato L’Avviso 04/26 e la manualistica collegata.

La misura punta a rafforzare competenze tecniche e trasversali attraverso attività on the job e affiancamento, escludendo formazione d’aula e a distanza.

L’Avviso in commento intende:

  • realizzare una analisi dei fabbisogni del singolo dipendente o per piccoli gruppi che rappresenti un effettivo valore aggiunto;
  • prevedere interventi individuali o per piccoli gruppi, progettati sulle effettive esigenze formative del singolo dipendente e dello Studio/Azienda di provenienza;
  • promuovere una formazione personalizzata;
  • sostenere lo sviluppo delle abilità e competenze necessarie, anche attraverso un approccio formativo esperienziale e orientato all’applicazione nel contesto lavorativo;
  • dare priorità alla formazione dei lavoratori che abbiano compiuto almeno 55 anni e dei neoassunti.

 

I destinatari dei piani formativi ammissibili sono i dipendenti con contratto a tempo

determinato/indeterminato o di apprendistato, provenienti dagli Studi/Aziende aderenti al Fondo.

 

I piani formativi sono rivolti unicamente agli Studi/Aziende aderenti a Fondoprofessioni, attraverso la destinazione del contributo di cui all’art. 12 della legge n. 160/1975, così come modificato dall’art. 25 della legge quadro n. 845/1978 e s.m.i., che abbiano provveduto all’iscrizione prima della presentazione del piano formativo.

 

I datori di lavoro che applicano il Ccnl Studi professionali e aderiscono integralmente alla bilateralità possono chiedere ad Ebipro (l’Ente bilaterale di settore), il rimborso del 100% della retribuzione sostenuta dei dipendenti in formazione, fino a un massimo di 40 ore annue a dipendente, nel caso di partecipazione ai piani formativi finanziati tramite Fondoprofessioni.

 

L’Ente proponente è il singolo Studio/Azienda che richiede contributi per la partecipazione del proprio personale ai corsi presenti all’interno di cataloghi formativi approvati dal Fondo, scegliendo tra le iniziative programmate.

 

L’Ente proponente coincide con l’Ente beneficiario. Ogni singolo Ente proponente potrà richiedere contributi per massimo € 4.000,00 sul presente Avviso.

 

L’ente attuatore è inteso come il titolare del catalogo formativo accreditato. Tutti i cataloghi formativi dell’ente attuatore presentati e le eventuali integrazioni mensili di corsi, sono oggetto di valutazione qualitativa di conformità da parte di una Commissione, con successiva comunicazione/pubblicazione degli esiti da parte del Fondo.

L’Ente attuatore ha la responsabilità di verificare, tramite il “Cassetto previdenziale”, che l’Ente proponente abbia effettivamente aderito nei termini previsti dall’Avviso. In caso di mancato rispetto dei termini, il piano formativo non potrà essere finanziato.

 

Sarà l’Ente attuatore a occuparsi della trasmissione al Fondo, realizzazione, gestione economica e rendicontazione del piano formativo, anche laddove si avvalga di partner o altro Ente/soggetto qualificato. Il singolo Ente attuatore potrà inviare piani formativi al Fondo per un importo massimo di € 16.000 per Sportello dell’Avviso. In caso di mancato rispetto di tale obbligo, i piani formativi presentati dall’Ente attuatore saranno considerati ammissibili o inammissibili secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino a concorrenza dell’importo massimo previsto, senza possibilità di riparametrazione del valore di piano.

 

Inoltre, è possibile coinvolgere nella realizzazione del piano formativo:

  • Enti delegati, laddove siano previsti interventi che richiedano il ricorso ad attività specialistiche. L’Ente attuatore dovrà prevedere l’eventuale delega di parte dell’attività a terzi nella fase di presentazione del piano formativo, rispettando quanto stabilito dal Consiglio di Stato e richiamato all’interno della Circolare Anpal n. 1/2018;
  • Enti partnerche, operando fuori dal regime di delega, possano arricchire e rafforzare l’attività dell’Ente attuatore, rappresentando un valore aggiunto per il piano formativo.

Nel caso di Ente/soggetto qualificato o partner, l’Ente Attuatore ne definirà in fase progettuale di presentazione le aree di attività e l’entità economica.

 

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.