In data 31 dicembre 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il decreto n. 3795/2025 che individua, per l’anno 2026, sulla base dei dati Istat relativi alla media annua dell’anno più recente disponibile, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, per l’applicazione degli incentivi all’assunzione di cui all’articolo 4, commi 8-11, della Legge 92/2012.
Le attività e le professioni con una maggiore percentuale di disparità risultano:
- membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell’amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale;
- ingegneri, architetti e professioni assimilate;
- operai di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio; imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende;
- sergenti, sovraintendenti e marescialli delle forze armate;
- artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali;
- conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;
- agricoltori e operai specializzati dell’agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia.
Pertanto, sulla base dei dati ISTAT relativi alla media annua, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, determinano la possibilità per i datori di lavoro privati di avere un incentivo occupazionale in caso di assunzione di tali soggetti.
Il beneficio contributivo è pari alla riduzione del 50% dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro (anche sui premi INAIL) per gli iniziali 12 mesi (in caso di assunzione con contratto a tempo determinato).
Se il rapporto di lavoro a termine (dopo gli iniziali 12 mesi) è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione contributiva spetterà per ulteriori 6 mesi.
Qualora il contratto sia instaurato a tempo indeterminato, la riduzione contributiva spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione.
La durata massima dello sgravio contributivo è pari a complessivi 18 mesi.



