Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 15 dicembre 2023, Serie L è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023, relativo agli aiuti “de minimis” (articoli 107 e 108 del TFUE).
A decorrere dal 01 gennaio 2024, passa da € 200.000 ad € 300.000 l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un’impresa unica nell’arco di tre anni.
Il periodo triennale da prendere in considerazione è mobile, pertanto, per ogni nuova concessione di aiuti de minimis si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti concessi nel triennio.
Tale nuovo massimale si applica alle imprese, intendendo per tali qualsiasi entità, sia persona fisica che giuridica, che esercita un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento.
Gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, indipendentemente dalla data di erogazione.
Il massimale di € 300.000 si applica a prescindere dalla forma di aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’UE.
Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
Il nuovo Regolamento prevede che gli aiuti erogati in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione: pertanto, se viene superato il massimale, i nuovi aiuti non beneficiano delle disposizioni più favorevoli previste dal Regolamento UE.
In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superano il massimale, occorre tener conto di tutti gli aiuti precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.
Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi.
Nel caso, invece, di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis.
Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.