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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto flussi 2023-2025

Nella Gazzetta Ufficiale del 03 ottobre 2023, n. 231 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023, recante “Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025”.
Al riguardo, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’estero entro le seguenti quote complessive:

  • 136.000 unità per l’anno 2023;
  • 151.000 unità per l’anno 2024;
  • 165.000 unità per l’anno 2025.

Sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici e di lavoro autonomo, cittadini stranieri residenti all’estero entro le seguenti quote:

  • 53.450 unità per l’anno 2023, di cui 52.770 per lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo;
  • 61.950 unità per l’anno 2024, di cui 61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo;
  • 71.450 unità per l’anno 2025, di cui 70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo.

E’ inoltre consentito l’ingresso in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di:

  • lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela, entro le seguenti quote:
    1. 100 unità nel 2023, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo;
    2. 100 unità nel 2024, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo;
    3. 100 unità nel 2025, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo;
  • apolidi e a rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, nella misura di 180 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo ogni anno dal 2023 al 2025.
  • 9.500 lavoratori subordinati non stagionali, per ogni anno dal 2023 al 2025, nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.

I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro decorrono per l’anno 2023:

  • per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Peru’, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina dalle ore 9:00 del 1° dicembre 2023 e comunque, entro il 31 dicembre 2023;
  • per gli ingressi di lavoratori subordinati non stagionali cittadini di altri Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria, dalle ore 9:00 del 3 dicembre ed entro il 31 dicembre 2023;
  • per gli ingressi nell’ambito delle quote per lavoro stagionale dalle ore 9:00 dell’11 dicembre entro il 31 dicembre 2023;

I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote decorrono, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9:00 del 5, del 7 e del 12 febbraio, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Clicca qui per leggere il decreto.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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