Nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203 è stato pubblicato il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”.
Il provvedimento – entrato in vigore il 15 agosto – introduce le seguenti novità:
- uno sgravio del 30 % sui contributi pensionistici per le aziende situate nelle aree svantaggiate, con l’obiettivo di stimolare crescita e occupazione (viene finanziato esclusivamente il periodo ottobre-dicembre 2020, in attesa di una favorevole conclusione della trattativa sul recovery found);
- prolungamento per un massimo di 18 settimane complessive dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l’emergenza COVID-19. Nel dettaglio:
a) per le aziende che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di cassa integrazione verrà riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020;
b) per le aziende che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell’esonero dai contributi previdenziali resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento individuali e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020.
- possibilità di rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale (al contempo, è stata abrogata la cd. proroga automatica dei contratti a termine e dei contratti di apprendistato duale, sospesi causa COVID-19);
- proroga di ulteriori due mesi della Naspi e della DIS COLL per i collaboratori coordinati e continuativi, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020;
- introduzione di nuove indennità per alcune categorie di lavoratori, quali gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza COVID-19 e per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, dipendenti stagionali appartenenti ad altri settori, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio (€ 1.000); prevista, poi, un’indennità di € 600 per i lavoratori marittimi e gli stagionali sportivi;
- conferma della sospensione delle procedure di licenziamento collettivo e per GMO, differenziate in base alle condizioni soggettive aziendali (tali disposizioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa);
- introduzione di un nuovo incentivo occupazionale, per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020. Vengono, infatti, escluse dal versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di sei mesi dall’assunzione, le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato (ovvero, trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.
Le tematiche in elenco saranno oggetto di successivi articoli di approfondimento.