Viale Castrense, 8 - 00182 Roma (RM)
Via Pignatelli Aragona, 82 - 90141 Palermo (PA)

+39 06 70702121
+39 342 6488903

apl@solcosrl.it

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del DL Sicurezza

prevenzione sicurezza sul lavoro

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025, n. 301 è stata pubblicata la legge 29 dicembre 2025, n. 198, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.

 

Con riferimento alle materie in ambito lavoristico, si segnalano i seguenti articoli:

  • 1 – Autorizzazione per la revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell’INAIL
  • 2 – Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità
  • 3– Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e di patente a crediti
  • 4 – Potenziamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
  • 5 – Interventi in materia di prevenzione e di formazione
  • 7 – Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro
  • 14– Disposizioni per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa
  • 14 bis– Disposizioni per il rafforzamento delle politiche attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori più fragili
  • 17 – Sorveglianza sanitaria e promozione della salute.

 

Con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, l’art. 3, la legge di conversione conferma, con qualche novità, le nuove disposizioni sulla patente a crediti, che prevedono che:

  • per le violazioni indicate ai numeri 21 e 24 dell’Allegato I-bis, relative al lavoro irregolare, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. A tal fine, l’Ispettorato nazionale del lavoro utilizza, altresì, le informazioni contenute nel Portale Nazionale del Sommerso di cui all’articolo 10 del D.lgs. n. 124/2004;
  • nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte del lavoratore o una sua inabilità permanente, assoluta o parziale, le competenti procure della Repubblica trasmettano all’INL le informazioni necessarie all’adozione dei provvedimenti, previa valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro;
  • la decurtazione dei crediti per i casi di violazione dell’obbligo di preventiva comunicazione sull’instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (di cui al numero 21 dell’Allegato I-bis), con riferimento agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026, comporti una riduzione pari a 5 punti per ciascun lavoratore interessato dalla violazione (a legislazione previgente, la riduzione prevista era di 1, 2 o 3 punti a seconda degli effettivi giorni di lavoro in nero);
  • confermato anche il raddoppio da € 6.000 ad € 12.000 della misura minima della sanzione amministrativa pecuniaria comminata a imprese e lavoratori autonomi, che operano nei cantieri temporanei o mobili, in mancanza della patente o del documento equivalente oppure in possesso di patente con punteggio inferiore a quindici crediti.

 

Relativamente alle politiche attive del lavoro, l’art. 14 ridefinisce in modo significativo gli obblighi di datori di lavoro, agenzie per il lavoro e beneficiari di prestazioni di disoccupazione, trasformando il SIISL da semplice piattaforma informativa a vero e proprio sistema di coordinamento delle politiche attive del lavoro.

La principale innovazione introdotta riguarda l’imposizione di un obbligo dichiarativo a carico dei datori di lavoro privati che intendano beneficiare di agevolazioni contributive.

A decorrere dal 01 aprile 2026, qualsiasi richiesta di benefici contributivi finanziati con risorse pubbliche, indipendentemente dalla loro denominazione o natura giuridica, dovrà essere preceduta dalla pubblicazione della posizione di lavoro sul SIISL, introdotto dall’art. 5, decreto-legge n. 48/2023 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85).

 Il riconoscimento delle agevolazioni rimane subordinato al rispetto integrale della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, confermando così la priorità accordata dal legislatore alla tutela del lavoratore rispetto all’interesse economico dell’impresa.

 

Altra rilevante novità concerne la possibilità di effettuare le comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro direttamente tramite il sistema SIISL.

Tale facoltà, riconosciuta tanto ai datori di lavoro quanto ai soggetti abilitati ai sensi della legge n. 12/1979 (consulenti del lavoro e altri professionisti), rappresenta un’importante semplificazione procedurale che potrebbe favorire l’integrazione dei diversi sistemi informativi del lavoro.

La disposizione non sostituisce gli attuali canali di trasmissione delle comunicazioni obbligatorie, ma si affianca ad essi come modalità alternativa, lasciando agli operatori la scelta dello strumento più funzionale alle proprie esigenze organizzative.

 

Il comma 3 dell’art. 14 introduce un meccanismo di garanzia particolarmente significativo: il SIISL renderà disponibili al datore di lavoro gli esiti delle verifiche effettuate sui dati autocertificati dal lavoratore al momento dell’iscrizione. Tale previsione risponde all’esigenza di rafforzare l’affidabilità delle informazioni circolanti nel sistema e di ridurre i rischi connessi a dichiarazioni non veritiere. Dal punto di vista pratico, il nuovo strumento consentirà al datore di lavoro di disporre di elementi informativi verificati prima della conclusione del rapporto di lavoro, favorendo procedure di assunzione più consapevoli e riducendo il rischio di contenziosi futuri legati a false rappresentazioni delle competenze o delle esperienze professionali.

 

Altra novità riguarda la disciplina riservata alle Agenzie per il Lavoro, sulle quali grava un obbligo di pubblicazione esteso a tutte le posizioni di lavoro gestite, non limitato quindi alle sole assunzioni incentivate.

Tale previsione trasforma le Agenzie in attori necessari del sistema SIISL, chiamate ad alimentare costantemente la piattaforma con le opportunità di lavoro di cui dispongono.

Al contempo, le Agenzie possono accedere al database del SIISL per individuare candidati idonei alle posizioni pubblicate, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali; viene inoltre riconosciuta loro la possibilità di assistere gli utenti nelle operazioni di caricamento del curriculum vitae e nella sottoscrizione dei patti di attivazione, configurandosi così come soggetti di supporto nell’utilizzo della piattaforma. Tutte le posizioni pubblicate devono necessariamente rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ribadendo anche in questo caso la priorità accordata alla tutela del lavoratore.

 

Relativamente ai soggetti fragili, l’art. 14-bis modifica le convenzioni per l’inserimento lavorativo dei disabili di cui all’art. 12-bis, legge 68/1999.

Al riguardo:

  • aumenta dal 10 al 60% il limite percentuale entro cui i datori di lavoro privati con più di 50 dipendenti possono coprire la quota di riserva;
  • la platea dei soggetti “ospitanti”, oltre alle cooperative sociali e imprese sociali (e ai datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assunzione di disabili), comprende anche gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, del codice del terzo settore (D.lgs. n. 117/2017) e le società benefit di cui all’articolo 1, comma 376, della legge n. 208/2015;
  • il soggetto destinatario, al fine di realizzare la commessa di lavoro, può porre, in via temporanea, uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 30, Dlgs. n. 276/2003, a condizione che il distacco sia esplicitato nella convenzione. Qualora il distacco di personale avvenga secondo la previsione di una convenzione di inserimento lavorativo, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della convenzione medesima.

 

Clicca qui per saperne di più

Condividi:

Ti potrebbero interessare:

Le novità del 2026 nel lavoro domestico

A decorrere dal 01 gennaio 2026 la procedura per il pagamento dei contributi INPS per colf, badanti e baby sitter sarà solo in modalità on line.   Com’è noto, fino al 2025 i datori di lavoro domestico ricevevano, tramite posta, la lettera annuale dell’INPS con

Contattaci

    Sicilia

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.