Nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2023, n. 175 è stato pubblicato il decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”.
Il provvedimento introduce una serie di disposizioni da subito in vigore in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica.
In caso di eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili.
A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale non si applica il contributo addizionale
Relativamente all’integrazione salariale per gli operai agricoli, fino alla definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 28 luglio e il 31 dicembre 2023, il trattamento integrazione salariale è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto.
I periodi di trattamento non sono conteggiati nell’anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro e il trattamento è concesso dalla sede INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall’Istituto.
Il contributo di solidarietà può essere versato entro il 30 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, per la quota parte corrispondente alla differenza tra l’importo del contributo determinato, ex art. 1, comma 116, legge n. 197/2022 e l’importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell’art. 5, decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34,