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Pubblicato in GU il decreto MLPS sul Supporto per la formazione e il lavoro (2/2)

Nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2023, n. 198 è stato pubblicato il decreto MLPS 08 agosto 2023, recante “Supporto per la formazione e il lavoro”.
A mente dell’art. 12, decreto legge n. 48/2023, il Supporto per la formazione e il lavoro è la misura di attivazione al lavoro che consente di percepire un sussidio di 350 euro mensili, per un periodo al massimo pari a 12 mesi, in caso di partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.

Il beneficiario dell’indennità di partecipazione è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività almeno ogni novanta giorni.
In caso di mancata conferma dell’attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse, dai servizi competenti, per il tramite della piattaforma SIU, l’INPS sospende il beneficio.
In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell’attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse per il tramite della piattaforma SIU, da parte dei servizi competenti, il beneficiario decade dal beneficio.
La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall’inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione di dodici mensilità.
Per i beneficiari del SFL inseriti, alla stipula del patto di servizio personalizzato, in progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate ai sensi del decreto, gli obblighi di cui al primo periodo sono sospesi fino a conclusione dei suddetti percorsi.
Il componente del nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di inclusione, attivabile al lavoro e preso in carico dai Servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

  • si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale;
  • si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno;
  • la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi;
  • si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto.

Clicca qui per il decreto ufficiale.

L’INPS – con Circolare del 29 agosto 2023, n. 77 – ha fornito le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione concernenti la misura del Supporto per la Formazione e il Lavoro
Il provvedimento in specie approfondisce, in particolare, i relativi requisiti ed incompatibilità, la decorrenza e gli importi del beneficio, gli obblighi in capo ai beneficiari nonché i relativi controlli e le sanzioni previste.
L’INPS, con successiva Circolare, fornirà le modalità di accesso e fruizione dell’Assegno di Inclusione.

Clicca qui per la circolare INPS.

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    Sicilia

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.