Nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2023, n. 198 è stato pubblicato il decreto MLPS 08 agosto 2023, recante “Supporto per la formazione e il lavoro”.
A mente dell’art. 12, decreto legge n. 48/2023, il Supporto per la formazione e il lavoro è la misura di attivazione al lavoro che consente di percepire un sussidio di 350 euro mensili, per un periodo al massimo pari a 12 mesi, in caso di partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.
Il beneficiario dell’indennità di partecipazione è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività almeno ogni novanta giorni.
In caso di mancata conferma dell’attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse, dai servizi competenti, per il tramite della piattaforma SIU, l’INPS sospende il beneficio.
In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell’attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse per il tramite della piattaforma SIU, da parte dei servizi competenti, il beneficiario decade dal beneficio.
La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che comunque decorre dall’inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione di dodici mensilità.
Per i beneficiari del SFL inseriti, alla stipula del patto di servizio personalizzato, in progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate ai sensi del decreto, gli obblighi di cui al primo periodo sono sospesi fino a conclusione dei suddetti percorsi.
Il componente del nucleo familiare beneficiario dell’Assegno di inclusione, attivabile al lavoro e preso in carico dai Servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:
- si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell’ambito del territorio nazionale;
- si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno;
- la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi;
- si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto.
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L’INPS – con Circolare del 29 agosto 2023, n. 77 – ha fornito le prime indicazioni in merito alle modalità di accesso e di fruizione concernenti la misura del Supporto per la Formazione e il Lavoro
Il provvedimento in specie approfondisce, in particolare, i relativi requisiti ed incompatibilità, la decorrenza e gli importi del beneficio, gli obblighi in capo ai beneficiari nonché i relativi controlli e le sanzioni previste.
L’INPS, con successiva Circolare, fornirà le modalità di accesso e fruizione dell’Assegno di Inclusione.