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Pubblicato l’Avviso n. 2-2026 di Fondoprofessioni (2-2)

In data 17 novembre 2025, il CdA di Fondoprofessioni ha approvato l’Avviso n. 02/26 e la manualistica collegata.

 

Nell’ambito dell’Avviso n. 2/2026, sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese relative ai costi di partecipazione dei dipendenti ai corsi inseriti nei cataloghi formativi accreditati dal Fondo.

L’avviso a catalogo, con una dotazione di due milioni di euro, consente di scegliere corsi già approvati dal Fondo e rimborsati allo studio/azienda. 

Il contributo riconosciuto copre l’80% del costo imponibile della singola attività formativa, entro il limite massimo complessivo di € 1.000 per Ente proponente, fermo restando che l’importo minimo finanziabile per ciascun voucher non può essere inferiore ad € 50.

Rientrano quindi tra le spese eleggibili i corrispettivi fatturati dall’ente attuatore per l’iscrizione e la frequenza al corso prescelto, purché regolarmente documentati e coerenti con l’offerta formativa autorizzata e presente in piattaforma.

La restante quota del costo, pari ad almeno il 20%, resta a carico del soggetto beneficiario, configurando una forma di cofinanziamento obbligatorio a carico dello studio/azienda richiedente.

L’IVA non è considerata spesa ammissibile e non può essere oggetto di contributo, indipendentemente dal regime fiscale applicato dal beneficiario. Parimenti, non risultano finanziabili costi ulteriori quali spese di trasferta, vitto, alloggio o oneri indiretti connessi alla partecipazione alle attività formative, rientrando il perimetro del voucher esclusivamente nel costo diretto del corso.

L’ammissibilità delle spese è subordinata al rispetto delle procedure previste dall’avviso e dal relativo manuale, nonché al completamento delle attività formative entro i termini stabiliti e alla corretta rendicontazione tramite la piattaforma informatica del Fondo.

Le modalità operative si fondano su una procedura semplificata interamente gestita tramite la piattaforma informatica di Fondoprofessioni, secondo una logica a sportello e fino a esaurimento delle risorse disponibili.

L’Ente proponente, una volta individuato il corso di interesse all’interno del catalogo formativo accreditato, presenta la domanda di finanziamento caricando la documentazione richiesta, comprensiva dei documenti di identità del legale rappresentante e del dipendente destinatario dell’intervento formativo.

La domanda deve pervenire al Fondo almeno sette giorni prima dell’avvio del corso, pena la sua inammissibilità.

Sotto il profilo dell’ammissibilità, le richieste vengono esaminate in base all’ordine cronologico di arrivo e sono considerate valide solo se complete in ogni loro parte e presentate nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste. La carenza, anche parziale, della documentazione obbligatoria o l’errata compilazione della domanda comportano l’esclusione dal finanziamento. 

In tale fase il Fondo verifica inoltre la posizione dell’Ente proponente nel Registro Nazionale Aiuti di Stato, in relazione al regime di aiuto prescelto.

L’iter di valutazione prevede la delibera delle domande ammissibili da parte della Presidenza con cadenza almeno settimanale.

La data di concessione coincide con il giorno della delibera e rappresenta il momento a partire dal quale la spesa può essere riconosciuta, non risultando ammissibili attività formative svolte anteriormente.

Successivamente, gli esiti vengono ratificati dal Consiglio di amministrazione e comunicati ufficialmente sia all’Ente proponente sia all’Ente attuatore, garantendo trasparenza e tracciabilità dell’intero procedimento amministrativo.

 

La gestione delle attività finanziate a valere sull’avviso n. 2/2026 “Training Voucher” è soggetta al rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nell’avviso, nel manuale operativo e nelle eventuali linee guida pubblicate da Fondoprofessioni.

I percorsi formativi devono concludersi entro dodici mesi dalla data di ratifica da parte del Consiglio di amministrazione, pena la revoca del contributo concesso.

Clicca qui per saperne di più

 

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.