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Pubblicato l’Avviso sui Percorsi Formativi Individuali a Domanda Libera di Fon.Ter. (1-2)

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del Terziario (Fon.Ter.) – con deliberazione del 19 settembre 2024, n. 2 – ha stanziato la somma di € 1.000.000,00 per il finanziamento di Percorsi Formativi Individuali a Domanda Libera.

L’Avviso n. 4/2024 punta a finanziare percorsi formativi a domanda individuale, attraverso buoni formativi (“Voucher”) per i dipendenti delle aziende aderenti e neo-aderenti. Tale tipologia di finanziamento è di particolare interesse per le micro e piccole imprese dei settori del commercio, turismo e terziario, in cui, più che in altre, le competenze rappresentano l’elemento trainante per ridurre i rischi di obsolescenza professionale e di esclusione sociale.

L’obiettivo generale è quello di supportare gli skills professionali anche con percorsi di alta formazione, corsi di specializzazione tecnica e master universitari.   

 

I Voucher devono essere utilizzati esclusivamente presso Enti di formazione e/o Organismi in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, pena la non ammissibilità:

  • Enti di Formazione accreditati a FonTer
  • Università Statali e non Statali accreditate dal MIUR
  • Accademy aziendali e/o Business school accreditate a FonTer e/o presso le Regioni
  • Agenzie Formative in possesso di certificazione/accreditamento di qualità secondo
  • norme/sistemi riconosciuti a livello europeo (ISO, EFQM, ASFOR) anche in riferimento agli Enti ex lege n. 40/1987.  

 

Possono presentare le richieste di contributo per il finanziamento di Voucher formativi esclusivamente i dipendenti di aziende aderenti e neo-aderenti a Fon.Ter. rispetto ai quali l’azienda versa il contributo della disoccupazione involontaria derivante dal versamento del contributo dall’art. 25, comma 4, legge n. 845/1978:

  • lavoratori/trici assunti con contratto a tempo indeterminato;
  • lavoratori/trici assunti con contratto a tempo determinato, in essere, di durata almeno di 3 mesi;
  • lavoratori/trici stagionali anche in riferimento ai lavoratori delle zone terremotate colpite dal sisma del 2016 e 2018 che, nell’ambito dei 12 mesi precedenti la presentazione del PFI, abbiano lavorato con contratto di durata almeno di 3 mesi alle dipendenze di aziende aderenti a Fon.Ter.;
  • lavoratori con contratto di apprendistato (apprendistato professionalizzante), ad esclusione della formazione obbligatoria;
  • lavoratori coinvolti da misure di integrazione salariale e/o ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

 

Il Voucher è nominale e in nessun caso è cedibile ad altri soggetti, di conseguenza non è ammessa la sostituzione del dipendente titolare del finanziamento.

Pena la revoca del finanziamento, le attività formative debbono essere avviate con data successiva a quella dell’effettiva adesione a Fon.Ter..

L’azienda e/o il soggetto attuatore hanno l’obbligo di verificare che l’adesione sia andata a buon fine prima della data di effettivo avvio delle attività formative.  

La richiesta di contributo PFI deve essere redatta esclusivamente sulla piattaforma informatica di Fon.Ter. e presentata direttamente dai destinatari finali dei percorsi formativi individuali e in possesso dei requisiti richiesti.

 

I termini per la presentazione sono stabiliti dal presente Avviso e le date delle singole Sessioni di Presentazione verranno pubblicate nell’area dedicata all’Avviso sul portale istituzionale del Fondo (www.fonter.it).    

 

I percorsi formativi debbono essere avviati tassativamente entro 60 giorni dalla data di notifica di ammissione al finanziamento. Qualora entro tale termine non risulti ancora iniziata l’attività formativa, Fon.Ter. provvederà alla revoca del Voucher ed al conseguente disimpegno dell’importo assegnato, salvo eventuali proroghe che il Fondo si riserva di esaminare.  

 

L’intero iter del percorso formativo individuale (dall’avvio fino alla fase di rendicontazione) deve concludersi entro e non oltre 12 mesi dalla data di notifica del finanziamento. In ogni caso la rendicontazione deve essere presentata a Fon.Ter. tassativamente entro e non oltre 90 giorni dalla chiusura delle attività formative.

Qualora il beneficiario nei 12 mesi previsti non abbia terminato il percorso formativo, Fon.Ter. provvederà, previa verifica, alla revoca del Voucher assegnato e al disimpegno automatico dell’importo. Conseguentemente, il costo dell’eventuale attività svolta non potrà essere rimborsato e rimarrà interamente a carico del titolare del buono formativo (lavoratore e azienda).

 

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.