L’INAIL – con Circolare del 16 dicembre 2022, n. 45 – ha comunicato l’avvenuta revisione dei premi speciali per le seguenti categorie di lavoratori:
- facchini riuniti in cooperative addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali, compresi i lavori di facchinaggio nei porti e a bordo di navi;
- barrocciai, vetturini e ippotrasportatori soci di cooperative addetti a lavori di trasporto mediante trazione animale o someggio;
- pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne soci di cooperative di pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa;
- persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive;
- pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associati in cooperative.
Novità anche per il premio speciale unitario per l’assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.
La misura di tale premio speciale unitario dovuto per ogni allievo è stata stabilita dal decreto MLPS/MEF 12 febbraio 2016 nella misura di € 58,00 e dal 2019 è stata aggiornata per l’anno formativo di riferimento in base alla variazione della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita.
Dall’anno formativo 2023/2024, la nuova misura del premio speciale unitario a carico degli Istituti di formazione e degli Istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, è stata rideterminata in € 59,78 l’anno per ogni allievo.