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Rinnovato il CCNL delle Agenzie di somministrazione

In data 03 febbraio 2025 è stato siglato – tra Assolavoro e Assosomm, con due separati Accordi, e le organizzazioni sindacali Nidil Cgil, Felsa CISL e Uiltemp, l’ipotesi di rinnovo del CCNL 15 ottobre 2019 applicabile ai lavoratori in somministrazione delle agenzie per il lavoro (circa 500.000).

 

Di seguito le novità più rilevanti.

 

Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato è previsto l’incremento dell’indennità di disponibilità, sia di quella ordinaria, che sarà di € 1.000,00 (rispetto agli € 800,00) sia di quella che si attiva in nelle ipotesi di procedura di ricollocazione (ex MOL), che sarà pari ad € 1.150 mensili (rispetto agli attuali € 1.000).

 

Stabilito, poi, che l’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro sarà la seguente:

  • Aliquota contributiva – 0,60% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori a tempo determinato e indeterminato anche in apprendistato, esclusi i dirigenti, di cui
  1. 0,45% a carico del datore di lavoro
  2. 0,15% a carico del lavoratore.

 

L’aliquota contributiva è dovuta al netto della contribuzione obbligatoria, ex art. 12, Dlgs. n. 276/2003 versata al Fondo FomaTemp (4,00%).

La decorrenza di tale misura è fissata al 1° marzo 2025 per garantire la sostenibilità del Fondo e le prestazioni degli ammortizzatori a favore dei lavoratori.

 

Potenziato, inoltre, il welfare sanitario di settore per migliorare significativamente il benessere ed il coinvolgimento dei lavoratori somministrati con lo scopo precipuo di offrire strumenti per le Agenzie per le politiche di reclutamento, retention e fidelizzazione, qualificando ancora di più la somministrazione di lavoro come la forma di flessibilità contrattata più evoluta in termini di tutele.

 

Le parti hanno inteso regolamentare il periodo di prova in atto nel vigente CCNL alla luce della novella della legge n. 203/2024.

Il nuovo periodo di prova è stato modificato come di seguito per i rapporti a tempo determinato:

All’articolo 35, lettera A), comma 4, del CCNL 2019, in attuazione del dettato dell’articolo 13 della Legge n. 203/2024, le parole “1 giorno”, sono sostituite da “2 giorni”.

Ai contratti di durata inferiore ai 3 giorni può essere apposto un solo giorno di prova

 

Infine, non sarà più possibile attuare il MOG (Monte ore garantito) per missioni di un mese e a regime con il nuovo Accordo la durata non potrà essere inferiore a 4 mesi con un trattamento non inferiore al 35 % su base mensile dell’orario di lavoro normale (a tempo pieno) applicato presso l’azienda utilizzatrice.

Novità di rilievo è costituita dalla possibilità di avvalersi anche di lavoratori assunti a tempo indeterminato ed in attesa di missione lavorativa.

In tal caso la durata non potrà essere inferiore a 4 mesi, come detto, ma con una retribuzione minima pari al 50% su base mensile dell’orario di lavoro normale (a tempo pieno) applicato presso l’azienda utilizzatrice.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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