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Rinnovato il CCNL Lavoro domestico

In data 28 ottobre 2025 è stata sottoscritta da Fidaldo, Domina e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs, Federcolf l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL che disciplina il rapporto del lavoro domestico.

 

Il contratto – che decorre dal 01 novembre 202, fino al 31 ottobre 2028 – prevede le seguenti novità di natura economica.

 

Per i lavoratori conviventi inquadrati nel livello BS della tabella A, è previsto l’aumento di € 100,00, con i seguenti importi mensili e relative decorrenze:

  • € 40, dal 01gennaio 2026;
  • € 30, dal 01 gennaio 2027;
  • € 15, dal 01 gennaio 2028;
  • € 15, dal 01 settembre 2028

A tali importi, va aggiunta la rivalutazione ISTAT.

 

Per tutti gli altri livelli/ tabelle l’aumento è riproporzionato con le stesse modalità.

 

L’indennità mensile di cui alla tabella L del CCNL viene aggiornata ad € 30,00 mensili, dal 1° gennaio 2026.

 

Relativamente alla parte normativa, è prevista la possibilità per ciascun genitore di astenersi dal lavoro:

  • per un periodo non superiore a quattro mesi senza soluzione di continuità per la madre e senza maturazione di alcun istituto retributivo diretto e indiretto;
  • per un periodo non superiore a quattro mesi senza soluzione di continuità per il padre, trascorso il periodo di congedo di paternità, e senza maturazione di alcun istituto retributivo diretto e indiretto.

Al lavoratore padre spettano 2 giornate di permesso retribuito in caso di nascita dei un figlio.

 

Inoltre, è stata prevista la possibilità di fruire di permessi non retribuiti per assistere familiari con grave disabilità certificata affine entro il 2° grado ovvero entro il 3° grado qualora il genitore o coniuge e parente siano anch’essi affetti da patologie invalidanti.

 

Riconosciuta come festività anche la giornata del 4 ottobre.

 

Bonus formazione: sale da 11 € a 30 € mensili per chi è in possesso della certificazione professionale UNI 11766:2019 (Ebincolf).

 

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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