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Rinnovato il CCNL Terziario, distribuzione e servizi – CONFCOMMERCIO (1-2)

accordo per il rinnovo del CCNL Commercio

In data 22 marzo 2024, è stata siglata – tra Confcommercio Imprese per l’Italia con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil – l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Commercio.

Il contratto – che decorre dal 1° aprile 2023 per la parte economica e dal 1° aprile 2024 per la parte normativa – sarà in vigore fino al 31 marzo 2027.

Per quanto riguarda la parte economica, si segnalano i seguenti minimi retributivi.

Livello

01/04/2023

01/04/2024

01/03/2025

01/11/2025

01/11/2026

01/02/2027

  Totale  

Quadro

52,09

121,54

52,09

60,77

60,77

69,44

416,67

I

46,92

109,48

46,92

54,74

54,74

62,55

375,34

II

40,59

94,70

40,59

47,35

47,35

54,11

324,67

III

34,69

80,94

34,69

40,47

40,47

46,25

277,50

IV

30,00

70,00

30,00

35,00

35,00

40,00

240,00

V

27,10

63,24

27,10

31,62

31,62

36,14

216,83

VI

24,33

56,78

24,33

28,39

28,39

32,45

194,66

VII

20,83

48,61

20,83

24,31

24,31

27,78

166,66

Operatore di vendita I categoria

28,32

66,08

28,32

33,04

33,04

37,76

226,55

Operatore di vendita II categoria

23,78

55,48

23,78

27,74

27,74

31,70

190,20

 

Prevista, inoltre, la corresponsione di un importo forfettario aggiuntivo “Una Tantum” pari ad € 350,00 sul IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento e suddiviso in due tranche uguali a luglio 2024 e luglio 2025.

 

Livello

01/07/2024

01/07/2025

Quadro

303,81

303,81

I

273,67

273,67

II

236,73

236,73

III

202,34

202,34

IV

175,00

175,00

V

158,11

158,11

IV

141,95

141,95

VII

121,53

121,53

Operatore di vendita I categoria

165,20

165,20

Operatore di vendita II categoria

138,69

138,69

L’importo forfettario non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale incluso il TFR.

Infine, in assenza di accordo, dopo 6 mesi dalla scadenza del CCNL oppure dopo 6 mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del CCNL, sarà corrisposta un’indennità di vacanza contrattuale in percentuale dell’Ipca al netto degli energetici importati applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa l’ex indennità di contingenza, per 14 mensilità.

Al protrarsi della suddetta situazione verranno riconosciuti di anno in anno nuovi importi a titolo di IVC nelle medesime modalità, anche alla luce dell’eventuale scostamento avvenuto tra dato previsionale e realizzato nell’ultimo anno comunicato dall’ISTAT.

L’importo potrà essere assorbito fino a concorrenza esclusivamente da somme concesse in acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali successivamente al 31 marzo 2027.

 

 

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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