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Sbloccate le risorse per la formazione professionale nel settore Autotrasporto merci conto terzi

formazione professionale nel settore Autotrasporto merci conto terzi

Nella Gazzetta Ufficiale del 04 febbraio 2024, n. 53 è stato pubblicato il decreto Min. delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 febbraio 2024, recante “Disposizioni per l’erogazione delle risorse da destinare all’agevolazione per nuove azioni di formazione professionale nel settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi”.

I soggetti destinatari delle attività di formazione professionale sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti inquadrati nel CCNL Logistica, Trasporto e Spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività dall’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono, altresì, beneficiare della presente misura incentivante per far fronte alle spese sostenute per la formazione professionale dei dirigenti loro dipendenti nelle materie disciplinate dal presente decreto.
Da tali iniziative sono esclusi i corsi di formazione finalizzati all’accesso alla professione di autotrasportatore e all’acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio di una determinata attività di autotrasporto.
Non sono concessi aiuti alla formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione, ex art. 31, comma 2, Regolamento (CE) n.651/2014 e s.m.i..

Ai fini del finanziamento, l’attività formativa deve essere avviata a partire dal 15 maggio 2024 e deve avere termine entro il 31 ottobre 2024.
Potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purché successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

CHI PUÒ FARE DOMANDA

Possono proporre domanda di accesso ai contributi:

  • le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n.1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e successive modificazioni e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  • le strutture societarie/forme associate regolarmente iscritte nella sezione speciale del predetto albo, ex art. 1, comma 5-bis, decreto-legge n. 16/1987 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132/1987), risultanti dall’aggregazione delle imprese di cui al precedente punto a), costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell’albo.
    Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di accesso al contributo al fine di evitare la concessione del contributo in misura doppia.
COME FARE DOMANDA

Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate, tramite posta elettronica certificata, alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto all’indirizzo PEC dg.ssa@pec.mit.gov.it ed alla società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.a. all’indirizzo PEC ram.formazione2024@pec.it a partire dalla data del 14 marzo 2024 ed entro il successivo termine perentorio della data del 15 aprile 2024, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell’impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, specificando nell’oggetto: «Domanda di ammissione incentivo formazione professionale edizione 14».

CONTRIBUTO 

Il contributo massimo erogabile per l’attività formativa è fissato secondo le seguenti soglie:

  • € 15.000 per le microimpresi (che occupano meno di dieci unità);
  • € 50.000 per le piccole imprese (che occupano meno di cinquanta unità);
  • € 100.000 per le medie imprese (che occupano meno di duecentocinquanta unità);
  • € 150.000 per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a duecentocinquanta unità).

 

 

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    Sicilia

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.