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Smart working, DAD e congedi parentali: cosa cambia dal 15 marzo 2021

Nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2021, n. 62 è stato pubblicato il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.

Con riferimento alle tematiche inerenti lo smart working, i congedi ed i bonus baby sitting a disposizione dei genitori lavoratori, si segnalano le seguenti disposizioni, in vigore dal 15 marzo 2021:

  • il genitore di figlio convivente minore di 16 anni, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in smart working per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dalla ASL competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;
  • nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in smart working, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori con figli con disabilità grave, ex art. 4, comma 1, legge n. 104/1992 iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura;
  • per i periodi di astensione è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione in luogo della retribuzione stessa;
  • in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, qualora la prestazione lavorativa non sia eseguibile in smart working, di astenersi dal lavoro ma senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con espresso divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 

Infine, i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze  connesse all’emergenza epidemiologica, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, per i figli conviventi minori di 14 anni, possano scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di € 100 settimanali: le relative modalità operative verranno stabilite dall’INPS con una Circolare di prossima emanazione.

Clicca qui per leggere il Decreto Legge.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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