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Somministrazione e diritti sindacali: i chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Interpello del 15 settembre 2023, n. 1, promosso da UGL Agricoltura – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla fruizione dei diritti sindacali da parte dei lavoratori somministrati, relativamente al contratto collettivo nazionale di lavoro dell’agenzia di somministrazione ed a quello dell’utilizzatore.
Come è noto, il rapporto di somministrazione coinvolge tre soggetti (agenzia di somministrazione, lavoratore somministrato ed impresa utilizzatrice), legati da due distinti rapporti contrattuali:

  • il contratto commerciale, concluso tra l’utilizzatore e il somministratore,
  • il contratto di lavoro individuale stipulato tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore somministrato.

Datore di lavoro del lavoratore somministrato è, dunque, formalmente l’agenzia di somministrazione, anche se la prestazione lavorativa – nel periodo della missione – viene svolta nell’interesse dell’utilizzatore, sotto il controllo e la direzione dello stesso.

Nell’interpello in commento, il MLPS ha precisato che, in relazione all’esercizio dei diritti sindacali da parte dei lavoratori somministrati, trova applicazione innanzi tutto il CCNL dell’agenzia di somministrazione ma, al contempo, occorre consentire, al lavoratore somministrato, durante la missione, di esercitare all’interno del contesto lavorativo ove concretamente è inserito tutti i diritti sindacali allo stesso riconosciuti dall’ordinamento e dal CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice, in modo da garantire la concreta effettività di tali diritti in costanza di svolgimento della prestazione di lavoro presso l’utilizzatore.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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