Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023“.
La legge n. 178/2020 prevede:
- la proroga di Opzione donna – i requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2021 sono pari a un’età di 58 anni per le lavoratrici dipendenti (pubbliche e private), 59 anni per autonome, vale a dire iscritte alla gestione artigiani o commercianti di Inps. Entro la stessa data va anche maturato il requisito di 35 anni di contributi effettivi che non possono essere cumulati (tranne che nel caso della Gestione artigiani/commercianti con l’assicurazione generale obbligatoria, caso nel quale troveranno spazio i più severi requisiti per lavoratrici autonome);
- la proroga della sperimentazione, per tutto il 2021, dell’Ape sociale – i requisiti da maturare entro il 31 dicembre prossimo sono:
- almeno 63 anni di età;
- almeno 30 anni di contributi (36 anni nel caso dei lavoratori addetti a mansioni gravose); per le lavoratrici madri vi è uno sconto per ogni figlio pari a 12 mesi per un massimo di sconto pari a 2 anni di contributi;
- uno dei 4 status di bisogno, cioè: disoccupati per l’intera durata della Naspi e fino a suo esaurimento con successivo trimestre di inoccupazione; caregiver conviventi per almeno 6 mesi di parenti o affini entro il 2° grado con disabilità grave; lavoratori disabili con invalidità civile almeno pari al 74%; addetti a mansioni gravose per almeno 6 anni negli ultimi 7 o 7 anni negli ultimi 10.
- isopensione – viene estesa fino al 2023 la possibilità per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di accedere al pensionamento anticipato (c.d.), qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
- contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e ciclico – anche le settimane non interessate da attività lavorativa sono da includere nel computo dell’anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima del 1° gennaio 2021, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.
- nona salvaguardia dei lavoratori esodati – estese, a determinate categorie di lavoratori, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze antecedenti l’entrata in vigore della legge n. 92/2012.
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