Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.
La legge n. 213/2023 (legge di Bilancio 2024) prevede delle novità in sociale.
Nel dettaglio, si segnala:
Fondo per le Politiche della Famiglia – stanziati 1,25 milioni di euro all’anno, a partire dal 2024, per finanziare il supporto tecnico-scientifico per le funzioni del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relative a attuazione, monitoraggio e analisi degli interventi del Fondo per le Politiche della Famiglia. Tra gli utilizzi delle risorse del Fondo vi sono, tra gli altri, progetti volti alla protezione e presa in carico delle minori vittime di violenza, interventi per il sostegno, iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonché di promozione del welfare familiare aziendale.
Misure a favore dei migranti e assistenza alle persone in condizioni di vulnerabilità – rifinanziato il Fondo per l’accoglienza dei migranti di cui all’art. 21, comma 1, del D.L. n. 145/2023 per circa 172 milioni di euro nell’anno 2024, circa 269 milioni di euro per l’anno 2025 e 185 milioni di euro per l’anno 2026. Aumentata di un milione di euro annui la dotazione dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), al fine di potenziare l’attività di prevenzione ed assistenza sanitaria e sociosanitaria in favore dei soggetti che versano in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica.
Assistenza ai profughi ucraini sotto protezione internazionale – stanziati 274 milioni di euro per l’anno 2024 in favore del Fondo per la protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina. Prorogato al 31 dicembre 2024 lo stato di emergenza relativo all’esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in corso. Autorizzata l’assegnazione, fino al 31 dicembre 2024, nel limite di 40 milioni di euro, del contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dell’offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea.
Fondi per le pari opportunità e il contrasto alla violenza contro le donne – incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, e di 6 milioni a decorrere dal 2027, il Fondo per le Politiche relative ai diritti alle pari opportunità, al fine di accrescere la misura del reddito di libertà per garantire l’effettiva indipendenza economica e l’emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. È stabilito che le risorse siano ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti adottati anche di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Aumentato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di dare concreta realizzazione ai centri per il recupero degli uomini autori di violenza.
Al fine di assicurare un’adeguata attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 e del correlato Piano operativo, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è stato incrementato di 5 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, con destinazione delle predette risorse alla realizzazione di centri antiviolenza. Aumentato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica. Inoltre, sono stati stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per l’acquisto e la realizzazione di case rifugio.
Incentivo occupazionale per le assunzioni di donne vittime di violenza – istituito un nuovo incentivo occupazionale per i datori di lavoro del settore privato che, nel triennio 2024/2026, abbiano provveduto ad assumere donne vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio e beneficiarie della misura del reddito di libertà (anche donne che abbiano beneficiato della misura nell’anno 2023).
Il rapporto di lavoro deve essere subordinato, a tempo determinato ovvero indeterminato (anche in somministrazione). L’agevolazione spetta SOLO in caso di assunzioni (ovvero, trasformazioni da tempo determinato in tempo indeterminato) effettuate nel triennio 2024/2026.
L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, è pari alla misura del 100%, nel limite massimo di importo di € 8.000 annui, riparametrato e applicato su base mensile.
La durata dello sgravio contributivo varia in funzione della diversa tipologia di contratto di assunzione:
- 12 mesi dalla data di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;
- fino a 18 mesi in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
- 24 mesi in caso di assunzione direttamente a tempo indeterminato.