Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025, n. 301 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.
Le novità in ambito fiscale nel rapporto di lavoro sono le seguenti:
- Rimodulazione delle aliquote IRPEF– dal periodo d’imposta 2026, sul reddito imponibile si applicano le seguenti aliquote IRPEF, progressive per scaglioni di reddito:
- fino ad € 28.000: 23%;
- oltre € 28.000 e fino ad € 50.000: 33%;
- oltre € 50.000: 43%.
- Imposta sostitutiva su incrementi retributivi contrattuali nel settore privato– gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di nuovi contratti collettivi di lavoro, sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono sottoposti a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, costituita da un’aliquota del 5%, limitatamente ai casi in cui il complessivo reddito da lavoro dipendente del soggetto, nel 2025, non è superiore ad € 33.000. Il lavoratore può rinunciare, con atto scritto, al regime sostitutivo (con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie).
- Imposta sostitutiva su premi di risultato– per gli anni 2026 e 2027, si stabilisce:
- la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva fissandola all’1% contro la precedente aliquota fissata al 5%;
- l’elevamento del limite annuo dell’imponibile ammesso al regime tributario in oggetto ad € 5.000 lordi fissato, prima delle modifiche, ad € 3.000.
Resta confermato che l’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente privato del soggetto non sia stato superiore, nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, ad € 80.000.
- Imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e festivo– per il periodo di imposta 2026, limitatamente ai dipendenti del settore privato aventi un determinato requisito di reddito, e con esclusione dell’ambito delle attività del settore turistico alberghiero, viene definita un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con aliquota del 15% con riferimento a maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro nei giorni di riposo settimanali e indennità e altri emolumenti inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari ad € 1.500.
Il riconoscimento di tale regime tributario è subordinato alla condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia stato superiore, nell’anno 2025, ad € 40.000.
- Detassazione piani di partecipazione finanziaria dei dipendenti– si applica anche per il 2026 l’art. 6, legge n. 76/2025, secondo cui nelle aziende che prevedono piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore ad € 1.500 annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.
- Buoni pasto elettronici– passa da 8 a 10 euro il valore monetario non imponibile dei buoni pasto elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti.
- Trattamento integrativo speciale per i dipendenti delle strutture turistico-alberghiere– in favore dei dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale è stato confermato, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, il riconoscimento del trattamento integrativo speciale, pari al 15% della retribuzione lorda, per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno. Il trattamento integrativo si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore ad € 40.000 nel periodo d’imposta 2025.



