Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025, n. 301 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.
Le novità in ambito prettamente lavoristico e di riduzione del costo del lavoro sono le seguenti:
- Nuovo sgravio contributivo parziale per le assunzioni a tempo indeterminato– la legge di Bilancio 2026 introduce un nuovo sgravio contributivo al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica). L’agevolazione consiste in un esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per una durata massima di 24 mesi, per l’assunzione nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato. Sarà un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a definire gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto del limite di spesa. Nell’adozione del decreto si terrà conto della valutazione degli effetti sull’occupazione dei bonus giovani, donne e ZES di cui agli artt. 22, 23 e 24 del decreto legge n. 60/2024.
AL RIGUARDO, E’ OPPORTUNO RICORDARE CHE IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – CON COMUNICATO DEL 02 GENNAIO 2026 – HA RESO NOTO CHE IN FASE DI CONVERSIONE DEL DECRETO CD. MILLEPROROGHE (DECRETO LEGGE N. 200/2025) VERRA’ APPROVATO UN EMENDAMENTO CHE PROROGHERA’ FINO AL 31/12/2026 GLI INCENTIVI OCCUPAZIONALI DEL CD. DECRETO COESIONE.
- Incentivi per la trasformazione dei contratti– introdotti incentivi per la trasformazione dei contratti da full time a part time. In particolare, viene disposto che, fermo restando quanto previsto dal capo II del D.lgs. n. 81/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno 40 punti percentuali. Ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti di fruire della priorità nella trasformazione da full time a part time, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo pari ad € 3.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero:
- non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato;
- non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
- è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4, Dlgs. n. 216/2023.
Sarà un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell’economia e delle finanze, a definire le disposizioni attuative.
- Incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa– prorogato l’incentivo al posticipo del pensionamento di cui all’art. 1, comma 286, legge n. 197/2022 a favore dei lavoratori dipendenti che, pur avendo raggiunto i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato, decidono di rimanere in servizio, rinunciando all’accredito contributivo e ottenendo in cambio l’importo in busta paga. Per usufruire di questo incentivo i requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2026. Le somme così corrisposte non sono imponibili né ai fini fiscali né ai fini contributivi. La richiesta per ottenere il bonus corrispondente all’esonero contributivo già dalla prima data utile va fatta all’Inps, che verifica i requisiti e comunica l’esito entro 30 giorni al datore di lavoro, il quale riconosce il beneficio in busta paga.
- Nuove risorse per gli incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale– aumentato per il 2027 da 21,9 milioni a 24,1 milioni e per il 2028 da 3,5 milioni a 12,2 milioni di euro il tetto di spesa a copertura degli incentivi di cui all’articolo 4-ter, comma 14, del decreto legge n. 4/2024, previsti, in via sperimentale per il 2024 e il 2025, per i processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori.
- Esonero contributivo per promuovere l’assunzione di madri lavoratrici– si istituisce un esonero contributivo totale per i datori di lavoro privati che assumono donne con almeno tre figli minorenni, a prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. La misura dell’incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
L’esonero spetta:
- per 12 mesi dalla data dell’assunzione, qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;
- nel limite massimo di 18 mesi dalla data dell’assunzione con contratto a tempo determinato, se il contratto a termine viene trasformato in tempo indeterminato;
- per un periodo di 24 mesi dalla data dell’assunzione, qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
L’esonero contributivo:
- non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato;
- non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
- è riconosciuto nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per l’anno 2026, di 18,3 milioni di euro per l’anno 2027, di 24,7 milioni di euro per l’anno 2028, di 25,3 milioni di euro per l’anno 2029, di 25,9 milioni di euro per l’anno 2030, di 26,5 milioni di euro per l’anno 2031, di 27 milioni di euro per l’anno 2032, di 27,6 milioni di euro per l’anno 2033, di 28,2 milioni di euro per l’anno 2034 e di 28,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2035. Al raggiungimento di tale limite di spesa, l’INPS non accetterà ulteriori domande di accesso all’incentivo.



