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Speciale Legge di Bilancio 2026 – le disposizioni in ambito previdenziale e pensionistico

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025, n. 301 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.

 

Le novità in ambito previdenziale e pensionistico sono le seguenti:  

  • APE sociale– prorogata fino al 31 dicembre 2026 l’applicazione dell’APE sociale. L’APE sociale consiste in una indennità, pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, comunque di importo massimo pari a 1.500 euro, non cumulabile con altri trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici.

In particolare, nel 2026, possono accedere all’APE sociale i soggetti con un’età anagrafica minima di 63 anni e 5 mesi, che non siano già titolari di pensione diretta e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

  1. si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art. 7, legge n. 604/1966, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  2. assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  3. hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
  4. sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell’APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative “gravose” da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni. Per gli operai edili, per i ceramisti e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta il requisito dell’anzianità contributiva è di almeno 32 anni (anziché 36 anni). Per le donne i requisiti di anzianità contributiva previsti sono ridotti di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni.

Il beneficio non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

 

  • Pensioni minime – incrementa, a decorrere dal 1° gennaio 2026:
  1. di € 20 l’importo mensile delle pensioni in favore delle persone in condizioni disagiate. I beneficiari sono pensionati previdenziali e assistenziali (pensioni e assegni sociali), invalidi civili totali, ciechi assoluti, sordomuti titolari di pensione che si trovano nelle condizioni reddituali per beneficiare delle maggiorazioni sociali;
  2. di € 260 annui il limite reddituale massimo per ottenere il beneficio.

 

  • Aumento dei requisiti pensionistici– rideterminato, per il solo anno 2027, l’incremento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia e anticipato, ad eccezione del requisito contributivo per la pensione di vecchiaia, e del requisito anagrafico per l’assegno sociale. Al riguardo, si prevede che tale incremento si applichi nella misura di un solo mese limitatamente al 2027, mentre sarà pieno dal 1° gennaio 2028.

Pertanto, nel 2027:

  1. per la pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico salirà dagli attuali 67 anni a 67 anni e 1 mese;
  2. per la pensione anticipata ordinaria, il requisito contributivo aumenterà a 42 anni e 11 mesi per gli uomini (dagli attuali 42 anni e 10 mesi) e a 41 anni e 11 mesi per le donne (dagli attuali 41 anni e 10 mesi).

Tale incremento non trova applicazione ai fini del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata, nei confronti nei confronti dei seguenti soggetti, a condizione che essi (così come precisato al comma 190) al momento del pensionamento non godano già dell’APE sociale:

  1. lavoratori dipendenti che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno 7 anni negli ultimi 10, o da almeno 6 anni negli ultimi 7, attività lavorative gravose, nelle professioni di cui all’Allegato B della legge n. 205/2017, con un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
  2. lavoratori addetti a lavori usuranti e notturni, che rispettino le condizioni previste dal medesimo decreto e possiedano almeno 30 anni di contributi;
  3. lavoratori precoci, cui spetta il requisito contributivo ridotto di 41 anni di contributi, se addetti ai lavori gravosi (per almeno 6 anni negli ultimi 7) o usuranti (per almeno 7 anni negli ultimi 10 o per metà della vita lavorativa).

 

  • Previdenza complementare– la legge di Bilancio 2026:
  1. estende, dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di versamento del TFR al Fondo INPS ai datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungono, negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di 50 dipendenti. Per il biennio 2026-2027 la soglia media annuale non deve essere inferiore a 60 addetti. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2032, invece, saranno obbligati a versare al Fondo INPS i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 40 o che raggiungono, anche negli anni successivi a quello di inizio dell’attività, la soglia dimensionale di 40 addetti alle proprie dipendenze, prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di paga considerato;
  2. prevede, a partire dal 1° luglio 2026, l’adesione automatica alla previdenza complementare per tutti i neo assunti. L’adesione automatica opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale. In assenza di accordi collettivi l’opzione è invece per la forma pensionistica residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85. Il lavoratore avrà comunque entro 60 giorni di tempo per esercitare la facoltà di rinunciare oppure di scegliere un fondo complementare diverso.

 

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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